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Supplenze 2022, cambiare nomina da GPS con una da graduatoria di istituto. Perché non si può

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Supplenze anno scolastico 2022/23: a fronte di chi è soddisfatto della nomina ottenuta, tanti i docenti che recriminano contro l’algoritmo delle 150 preferenze e sulle nomine informatizzate, spersonalizzate, frammentate, purtroppo ancora con meccanismi che non convincono al 100%.

Un nostro lettore chiede

Sono risultato assegnatario di uno spezzone al 30/6 da GPS in seguito ad accantonamento cattedre pro-concorso straordinario (che deve ancora essere svolto) avvenuto a ridosso delle assegnazioni stesse.
Cosa devo fare per prendere la cattedra intera di 18/18 con scadenza 31/8 (peraltro la mia prima scelta nelle GPS, ma ignorata dall’algoritmo in quanto eliminata da USP) sebbene questa abbia la clausola?
Se accetto da GPS poi temo di non poter rinunciare per una cattedra da GI (seppur migliorativa… un assurdo causato dal pasticcio last minute dell’USP).
Se non accetto da GPS poi temo di essere cancellato da ogni insegnamento per l’anno in corso.
Insomma, non posso esercitare il mio diritto di scelta?
Da GI presumibilmente manderanno mail domani, ma domani è anche il mio termine ultimo per accettare o meno da GPS…

La cattedra che vorrei è quella che mi permetterebbe di dare continuità di lavoro con gli alunni avuti nello scorso anno scolastico. Che è la mia priorità.
Cattedra rifiutata da tutti quelli davanti a me. E che finirebbe a chi è dietro di me in graduatoria (!)

Riassumiamo brevemente

  1. il docente ha ottenuto spezzone al 30 giugno in base alle preferenze espresse nella domanda presentata entro il 16 agosto 2022 per richiedere l’attribuzione di nomina al 31 agosto o 30 giugno da GaE o GPS
  2. non è molto soddisfatto dell’esito dell’algoritmo
  3. la cattedra che gli sarebbe piaciuta di più, al 31 agosto, non è stata inserita nell’algoritmo in quanto accantonata dall’Ufficio Scolastico per essere destinata ai vincitori del concorso straordinario bis, non ancora ultimo per quella classe di concorso nella regione considerata
  4. la cattedra in questione sarà assegnata, tramite convocazioni da graduatoria di istituto, con clausola risolutiva. Ossia con supplenza breve che terminerà una volta individuato il docente del concorso straordinario bis
  5. il docente ambisce a questo incarico perchè gli permetterebbe di garantire continuità didattica agli alunni dello scorso anno scolastico
  6. il docente indica questa supplenza al 31 agosto con clausola risolutiva come migliorativa rispetto al suo spezzone da GPS al 30 giugno.
  7. il docente invoca il suo “diritto di scelta”

Ci auguriamo di aver riassunto bene il quesito, che ci permette di affrontare alcune problematiche che si presentano nelle scuole in questi giorni.

“Il diritto di scelta” alla migliore supplenza possibile

  1. Il punto n. 7, il “diritto di scelta” invocato dal docente è un diritto che esiste o meglio è esistito grazie alla domanda su Istanze online. Entro il 16 agosto il Ministero ha chiesto agli aspiranti: sei interessato ad una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2023 da GaE o GPS?

In base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022 le attribuzioni delle supplenze seguono l’ordine: GaE, GPS, GI.

Se la risposta era affermativa, il docente compilava la domanda, altrimenti poteva non compilarla e attendere solo eventuali supplenze da graduatorie di istituto.

Il Ministero ha poi chiesto: vuoi solo supplenze annuali? le vuoi anche al 30 giugno? preferisci il contrario? vuoi solo uno spezzone o lo spezzone lo vuoi se proprio non si trova cattedra al 31 agosto o 30 giugno? Vuoi che si cerchi la cattedra prima su posto comune o sostegno? Se ti assegnano uno spezzone vuoi completarlo e come?

Inoltre il Ministero ha dato la possibilità di indicare, in ordine di scelta, fino a max 150 preferenze tra singole scuole, comuni, distretti, provincia.

Ciò che il Ministero non ha fatto è quello di far presentare la domanda alla luce delle reali disponibilità su cui sarebbero state effettuate le nomine. Questo perché non era possibile averle al 16 agosto e dunque, per non incappare nelle problematiche dello scorso anno scolastico, gli Uffici Scolastici non hanno pubblicato disponibilità o se le hanno pubblicato hanno avvertito che avrebbero potuto subìre ancora delle modifiche.

L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 dice esplicitamente “Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.”

E’ quindi corretto che la cattedra sia stata eliminata dall’algoritmo, anche a ridosso dell’algoritmo. Che poi la cattedra preferita dal nostro docente sia stata proprio quella eliminata dall’Ufficio Scolastico non era prevedibile, ma era nelle prerogative dell’Ufficio Scolastico il poterlo fare.

La cattedra “migliorativa”

Il nostro docente dovrebbe spiegarci come e perché la cattedra da GI con clausola risolutiva possa essere migliorativa rispetto allo spezzone da GPS al 30 giugno 2023.

Questo potrebbe verificarsi solo se se poi la supplenza, inizialmente attribuita con clausola risolutiva, non fosse interrotta perché circostanze oggi non prevedibili non permettessero di concludere il concorso.
Noi invece ci auguriamo che il concorso si concluda presto e che i vincitori possano essere assunti tra il 15 ottobre – max 15 novembre. Meglio il 15 ottobre.

La rinuncia alla supplenza da GPS

In ogni caso, rinunciare alla supplenza da GPS significherebbe sottoporsi alle sanzioni previste dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022

Lart. 14 comma 1 lettera a) e b) dell’OM 112/2022 in ordine alla rinuncia della proposta di assunzione, alla mancata presa di servizio dopo l’accettazione e all’abbandono del servizio, specifica che in caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Secondo quanto disposto dal comma 1 lett. a) e b) dell’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 “a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di postodi ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime

Completamento orario

E’ vero invece che il nostro docente, già nominato da GPS per lo spezzone orario potrebbe avere il diritto al completamento con la cattedra che sarà proposta da GI con clausola risolutiva.

Diritto che può esercitare se lo spezzone gli è stato assegnato in assenza di posti interi (quindi se nella domanda presentata entro il 16 agosto è stata inserita come preferenza residua, dopo lo scorrimento di tutti i posti interi).

In questo caso il docente può chiedere il completamento, anche spezzando la cattedra che gli viene conferita da GI.

A nostro parere il completamento dovrebbe essere sempre accordato e considerato, questo sì, un diritto da tutelare. Naturalmente non possiamo assicurare che la scuola concordi noi. Consigliamo all’aspirante di contattare un sindacalista della provincia di riferimento e di analizzare insieme a lui come sarà possibile esercitare il diritto al completamento.

Supplenza breve con clausola risolutiva su posto accantonato per concorso straordinario bis: potrebbe durare fino al 15 ottobre – 15 novembre o anche più?

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

GPS e Supplenze 2022/23: i dubbi dopo l’esito delle nomine: completare spezzone, secondo turno di nomina, MAD? [SPECIALE]

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