Supplenze 2022/24, quella da graduatoria di istituto si può lasciare per un’altra al 30 giugno o 31 agosto
Gli aspiranti, che ottengono una supplenza dalle graduatorie di istituto, possono lasciarla per un’altra conferita al 30/06 ovvero al 31/08.
Supplenze
Tipologie
L’attribuzione delle supplenze è disciplinata dall’OM n. 112/2022, in base alla quale si distinguono le seguenti tipologie di supplenze:
- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
- supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti (infortuni, malattia, maternità …).
Graduatorie
Le supplenze annuali (al 31/08) e sino al termine delle attività didattiche (al 30/06) sono attribuite attingendo dalle GaE e, in subordine, dalle GPS. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, le predette supplenze si assegnano dalle graduatorie di istituto.
Le supplenze temporanee sono attribuite dalle graduatorie di istituto.
Quando si può lasciare una supplenza per un’altra
L’OM 112/2022, così come la precedente OM n. 60/2020, prevede che i docenti in servizio su una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto (da cui si assegnano, come detto sopra, le supplenze temporanee) possono lasciarla per una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (conferita anche dalle medesime GI):
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Tale articolo 2/4 lettera a) e b) indica appunto le supplenze annuali (lettera a) e sino al termine delle attività didattiche (lettera b).
E’ sempre possibile quanto detto sopra? Dopo il 31/12 no, in quanto le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, come sopra riportato, si attribuiscono su posti che si rendono vacanti e/o disponibili, entro il 31/12; dopo tale data (conseguentemente) le supplenze sono da considerarsi temporanee, sebbene su posti vacanti e/o disponibili. Tali supplenze (ossia su posti vacanti e/o disponibili dopo il 31/12), pertanto:
- non possono avere come termine il 31/08 ovvero il 30/06;
- hanno come termine ultimo il termine delle lezioni;
- sono attribuite dalle graduatorie di istituto.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)
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