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Supplenze 2022/23: è possibile lavorare contemporaneamente in scuola statale e paritaria ma ci sono limiti di orario

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Supplenze anno scolastico 2022/23: la normativa permette ai docenti di lavorare in contemporanea in scuole statali e paritarie, ma ci sono delle regole da rispettare. Purtroppo, nonostante la normativa, rimangono ancora alcune perplessità che alcuni Dirigenti Scolastici non hanno ancora superato negli anni.

Una richiesta a [email protected]

Gentilissima, avremmo urgenza di sapere se un’insegnante, avendo ricevuto una nomina di 18 ore alla scuola statale secondaria di primo grado, può aggiungere altre 6 ore alla scuola secondaria paritaria, per la stessa classe di concorso. La ringrazio.”

La risposta è negativa.

L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 afferma infatti (ma si tratta di una norma già presente da anni nella normativa, a partire dal DM 131/2007)

art. 13 comma 21

Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Quindi per il completamento di orario valgono specifiche regole

  1. può realizzarsi solo se l’orario è compatibile. Quindi se ho delle ore nella secondaria di primo grado, posso completare con altre ore sempre alla secondaria di primo grado o anche nella secondaria di secondo grado, ma non con ore di infanzia o primaria perchè l’orario complessivo di insegnamento è differente.
  2. si può effettuare il completamento anche tra scuola statale e scuola non statale
  3. nel completamento non si può superare il “limite orario”,che è di 18 ore per la secondaria, 22 per la primaria, 25 per infanzia

ATTENZIONE: si parla di completamento d’orario, e per completamento di orario si intende che si possa lavorare, tra scuola statale e non statale, fino all’orario massimo stabilito per il grado di scuola.

Perché non si possono raggiungere le 24 ore

A volte ci viene chiesto perché non sia possibile raggiungere 24 di servizio nel completamento tra scuola statale e paritaria.

La risposta è sempre nell’Ordinanza, al comma precedente

L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, […]  conserva titolo […] a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Quindi si aggiungono due regole

  1. il completamento, anche tra scuola non statale e statale, è possibile in una sola provincia
  2. non si può superare l’orario obbligatorio dei docenti di ruolo

Alle 24 ore infatti si può arrivare solo con ore aggiuntive all’orario di servizio e solo nella scuola statale, ma non è questo il caso.

Spezzare cattedra statale per permettere completamento di orario nella paritaria

Se il docente è già impegnato per qualche ora nella scuola paritaria (e non ha intenzione di rinunciare all’incarico), può chiedere al Dirigente Scolastico di spezzare la disponibilità intera per permettergli il completamento orario?

Seppure la risposta di default dovrebbe essere affermativa, sappiamo che nella realtà ciò avviene solo raramente.

Questo perché la modalità con cui è pensato il Regolamento delle supplenze contempla la possibilità di completare l’orario della statale con la scuola non statale, ma non viceversa. Questo è dimostrato anche dal fatto che nel sistema SIDI, cioè il sistema informatico che le segreterie scolastiche consultano per convocare i docenti per una supplenza, non rileva che il docente è già parzialmente impegnato nella scuola paritaria. Per la scuola statale il docente risulta non occupato in altra supplenza di scuola statale.

Sull’eventualità di abbandonare l’incarico nella scuola paritaria per accettare quello della scuola statale, bisogna fare riferimento ai Contratti del settore.

Per consulenze è possibile scrivere a [email protected]
Non è assicurata la risposta individuale, ma la trattazione di temi generali nei tag SupplenzeImmissioni in ruolo

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