Supplenze 2021/22, richiesta spezzone orario: perché numero minimo di ore è pari a 7. Domanda entro il 21 agosto

Le domande online per la partecipazione all’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto possono essere presentate dagli aspiranti inclusi nelle GaE e nelle GPS, sino al prossimo 21 agosto. Gli interessati hanno la possibilità di scegliere per ciascuna preferenza espressa il tipo di contratto. Perché, ci chiedono alcuni lettori, l’orario minimo dello spezzone è di 7 ore?
Domande
Ricordiamo che le domande di partecipazione all’attribuzione delle supplenze [annuali (al 31/08) e al termine delle attività didattiche (al 30/06)] possono essere presentate, tramite Istanze Online, dagli aspiranti inseriti in GaE e nelle GPS di prima fascia, elenchi aggiuntivi e seconda fascia.
Gli aspiranti inclusi nelle GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, inoltre, con la medesima domanda possono partecipare all’attribuzione degli incarichi finalizzati al ruolo (ai sensi del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021), compilando le apposite sezioni.
Il sistema informatico, nonostante la domanda sia unica, distinguerà le due procedure, assegnando dapprima gli incarichi finalizzati al ruolo e poi le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto.
Scelta spezzone orario
Nell’ambito dell’espressione delle preferenze, l’aspirante sceglie anche la tipologia di contratto desiderata (indicandone una o più):
- annuale (al 31 agosto)
- fino al termine delle attività didattiche (al 30/06)
- spezzone orario
Al fine della corretta espressione di preferenze e tipologie di contratto leggi qui
Qualora l’aspirante partecipi anche o soltanto per ottenere uno spezzone orario, deve indicare il numero minimo e massimo di ore che desidera gli siano attribuite. La guida ministeriale, dedicata alla presentazione delle istanze, indica qual è il numero minimo e quello massimo di ore esprimibili (all’interno dei quali, poi il docente può scegliere):
- per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia:
– il numero minimo di ore indicato non deve essere inferiore a 7;
– il numero massimo di ore non deve essere superiore a 24;
- per l’insegnamento nella scuola primaria:
– il numero minimo di ore indicato non deve essere inferiore a 7;
– il numero massimo di ore non deve essere superiore a 23;
- per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado:
– il numero minimo di ore indicato non deve essere inferiore a 7;
– il numero massimo di ore non deve essere superiore a 17.
Una volta espressa la scelta per lo spezzone è possibile anche richiedere l’eventuale completamento, che va espressamente richiesto in tutte le preferenze ove lo stesso (completamento) sia gradito. Al riguardo leggi qui
Perché il numero minimo di ore è pari a 7?
Diversi lettori, partecipanti all’attribuzione delle supplenze nella scuola secondaria di secondo grado, ci chiedono il perché il numero minimo di ore, per lo spezzone orario, è pari a 7.
La risposta è fornita dall’OM 60/2020, le cui disposizioni sono state riprese anche dalla circolare n. 25089/2021, ove leggiamo quanto segue: Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.
Dunque, gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, che non contribuiscono a formare cattedre ovvero posti orario, vanno attribuiti ai docenti dell’organico dell’autonomia, con il consenso degli stessi, fermo restando che l’orario settimanale non può essere superiore alle 24 ore. Questo spiega perché il numero minimo di ore per lo spezzone non possa essere inferiore a 7.
Evidenziamo, infine, che lo spezzone deve essere tale, ossia minimo 7 o più ore, nel senso che, per raggiungere il minimo orario previsto, non è possibile, ad esempio, sommare 3 ore + 2 ore + 4 ore presenti in diverse scuole. Ciascuno dei predetti spezzoni, infatti, è tale e non può essere sommato per arrivare all’orario minimo previsto.