Supplenze 2017/18, circolare Miur. Delega, accettare o rinunciare alla proposta, sanzioni, priorità legge 104

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Il Miur ha diramato la circolare n. 37381 del 29/08/2017, che fornisce istruzioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente e ATA per l’anno scolastico 2017/18.

La circolare

Nella circolare si richiamano, riguardo all’individuazione delle “scuole di riferimento”, ossia le scuole in cui svolgere le convocazioni, le note degli anni precedenti e vengono fornite indicazioni relative a: istituto delle delega, nomine e sanzioni, accettazioni e rinunce durante le operazioni di nomina, attribuzione supplenze ad aspiranti inseriti con riserva, supplenze brevi, nomine su posti di sostegno, domande messa a disposizione sostegno, supplenze presso i licei musicali, attribuzione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, supplenze alla scuola primaria, supplenze al personale ATA, disposizioni comuni a docenti e ATA, supplenze su posti part-time, priorità di scelta della sede scolastica e riserva di posti.

 Delega

I docenti, che non potranno recarsi di persona alle convocazioni, potranno delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina. La delega è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

 Nomine e Sanzioni

Le nomine del personale docente avverranno in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Queste le sanzioni previste per il mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente ad incarichi dalle GaE:

  • la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
  • la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, avvenuta anche tramite la presentazione della delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Per le sanzioni relative a supplenze dalle graduatorie di istituto vedasi sempre articolo 8 del DM 131/07

Gli effetti delle predette sanzioni sono relativi all’anno scolastico di riferimento, ossia per il solo anno scolastico 2017/18.

Supplenze da graduatorie ad esaurimento e di istituto: rinuncia, assenza, abbandono servizio. Le sanzioni

Accettazioni e rinunce durante le operazioni di nomina

Durante il periodo di attribuzione delle supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è possibile rinunciare ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30/06), esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale (31/08), per il medesimo o diverso insegnamento.

Per ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità suddetta e sino a quando è possibile clicca qui.

E’ possibile inoltre rinunciare ad uno spezzone orario, assegnato da graduatoria ad esaurimento, per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, a condizione che all’atto della convocazione non erano disponibili cattedre o posti interi, fermo restando la possibilità del completamento orario. Tale possibilità è consentita unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze e prima della stipula dei relativi contratti.

Attribuzioni supplenze aspiranti inserito in GaE o GI con riserva

La circolare contempla la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato, se utilmente collocati, ai docenti inseriti con riserva nelle GaE (e nelle graduatorie di istituto), in seguito a pronunce giudiziali, a condizione che il provvedimento medesimo disponga che l’aspirante benefici di tutte le utilità connesse all’inserimento in graduatoria (cioè la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato come indeterminato).

Nel caso sopra descritto, nel contratto dovrà essere apposta la clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente. Di conseguenza, il contratto verrà risolto in caso di esito negativo per il docente.

Supplenze brevi

Non è possibile stipulare contratti di assenza breve e saltuaria per il primo giorno di assenza, “fatta salva la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”. Si tratta di una novità non contemplata lo scorso anno.

Non è inoltre possibile  stipulare contratti di supplenza breve per i posti di potenziamento, eccetto il caso in cui il docente sia impiegato in parte su potenziamento e in parte su cattedra. In questo caso, per le assenze superiori a 10 giorni, è possibile sostituire il docente soltanto per le ore curricolari (ad esempio: docente svolge 10 ore di potenziamento e 6 curricolari; la supplenza riguarderà le sole 6 ore).

Per le assenze sino a 10 giorni, il dirigente può effettuare le sostituzioni con i docenti della scuola stessa, sebbene rimangano prioritari gli obiettivi da conseguire per il potenziamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 comma 7 della legge n. 107/2015. E’ prevista la possibilità di impiego dei docenti, per le predette sostituzioni, anche in gradi di istruzione inferiore, purché in possesso del titolo di studio d’accesso.

 Sostegno

Le operazioni di nomina su sostegno devono essere conferite con priorità rispetto ai posti comuni sia per le particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che per assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.

I docenti, che hanno conseguito la specializzazione ai sensi dell’art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”. L’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto soltanto per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

In caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati, presenti nelle graduatorie ad esaurimento, i posti residuati sono assegnati dai dirigenti delle scuole, in cui vi sono le disponibilità, tramite gli elenchi delle graduatorie d’istituto.

In caso di esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, si procede all’attribuzione della supplenza tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento degli di sostegno delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia, si ricorre a quelli delle “scuole viciniori”.

In caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati, presenti sia nelle graduatorie ad esaurimento sia nelle graduatorie d’istituto, comprese quelle delle scuole viciniori, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto, ha titolo prioritario nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati, si ricorre alle graduatorie di istituto dei docenti non specializzati. I dirigenti, in questo caso, individuano gli interessati:

  • tramite lo scorrimento della graduatoria di riferimento in caso di scuola dell’infanzia e primaria;
  • tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto, secondo l’ordine prioritario di fascia, in casi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

Domande messa a disposizione sostegno

Possono presentare domanda di messa a disposizione su sostegno soltanto i docenti che non risultino iscritti per posti di in alcuna graduatoria di istituto.

La domanda può essere presentata per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.

Nel caso pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

Le domande di messa disposizione, rese  ai sensi del DPR 445/00, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.

 Licei musicali

In applicazione dell’art. 6 bis comma 5 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/18, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti specifici dei licei musicali, possono presentare, entro il termine stabilito, secondo le esigenze del territorio, da ciascun USR, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a .s. 2016/17.

Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B nel Liceo in cui hanno prestato servizio l’anno scolastico precedente.

Successivamente all’accantonamento, di cui sopra, e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto. Le convocazioni degli aspiranti sono disposte dai Dirigenti Scolastici.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto delle classi di concorso di indirizzo del Liceo Musicale o del Liceo coreutico si utilizzano le graduatorie di istituto degli altri istituti presenti in provincia.

In caso di ulteriore esaurimento si utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle province viciniori secondo la tabella di prossimità fra province italiane. Quest’ultima procedura deve essere utilizzata anche nel caso in cui sia presente in provincia un solo Liceo Musicale e/o coreutico.

 Spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore

Gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedra, non rientrano tra le disponibilità provinciali (quindi non si assegnano tramite le graduatorie ad esaurimento)  ma delle singole istituzioni scolastiche ove tali spezzoni sono disponibili.

Le predette disponibilità orarie, previo consenso degli interessati, devono essere attribuite dalla scuola a personale in servizio nella stessa e in possesso di specifica abilitazione per l’insegnamento in questione, secondo il seguente ordine:

1)  al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;

2) al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

3) al personale supplente utilizzando le graduatorie di istituto.

Si evidenzia che quanto suddetto si riferisce agli spezzoni in quanto tali  e non a quelli che potrebbero derivare dalla frantumazione di posti o cattedre (quale ad esempio uno spezzone derivante da un part-time).

Supplenze: come e a chi si assegnano gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore

 Scuola primaria

Nel caso di attribuzione di spezzoni orario, queste devono essere integrate con le ore di programmazione: 1 ora di programmazione per ogni 11 ore di insegnamento frontale e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ ora di programmazione, da 12 a 22 ore se ne aggiungono 2.

In caso residuino ore di lingua inglese, che non è stato possibile attribuire ai docenti in servizio nella scuola, tali ore saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

Disposizioni comuni

I contratti di lavoro a tempo determinato con personale docente, educativo e ATA, per l’attribuzione di supplenze su posti vacanti e disponibili (quindi quelli al 31 agosto), non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. Il calcolo dei 36 mesi parte dal 1° settembre 2016.

La stipula del contratto, perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

E’, inoltre,possibile differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).

Nella circolare, infine, si sottolinea che “Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Priorità di scelta della sede scolastica

Anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, gli interessati possono beneficiare, a determinate condizioni, della priorità nella scelta della sede.

La priorità è prevista per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 (disabilità personale) e 33 commi 5 e 7 (assistenza disabile in situazione di gravità) della legge 104/92, a condizione che:

  • l’avente titolo alla priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.

In pratica, il docente deve essere in posizione utile per ottenere l’incarico e avrà la precedenza solo per i posti della stessa durata giuridica (al 30/06 o 31/08) e la stessa consistenza economica. Nella circolare infatti si evidenzia che “In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.”  Pertanto, pur avendo la precedenza ed essendo in posizione utile per la nomina, non è possibile avere un posto/cattedra al 31/08, se il titolare della  priorità è preceduto da altri aspiranti interessati al medesimo posto/cattedra.

La priorità si applica per qualsiasi sede scolastica (per sede di intende la singola scuola) solo per chi si trova in situazione di disabilità personale, mentre per chi assiste un disabile in situazione di gravità si applica soltanto per le per scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

La documentazione e la certificazione attestante i suddetti benefici va prodotta secondo le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico (consigliamo comunque di mettersi in contatto con l’ATP).

 Riserva di posti

Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, si dovranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Alla luce delle predette istruzioni, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.

A coloro i quali fruiscono dei benefici della predetta legge è riservato il 50% da destinare alle supplenze. Per calcolare tale aliquota devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Sempre in riferimento ai beneficiari della legge 68/99, si ricorda che gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, sono assimilati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La circolare

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