Supplenza su posto accantonato vincitore concorso PNRR1, proroga contratto fino al 6 o 30 giugno? Cosa cambia, oltre allo stipendio perso

Supplenze su posti accantonati per i vincitori del concorso PNRR1, di cui al DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/2023: con nota del 20 dicembre 2024 il Ministero ha fornito alle segreterie scolastiche le istruzioni per la proroga dei contratti qualora il posto non sia stato assegnato.
Nella fase di assegnazione dei posti accantonati – dal 1° settembre al 31 dicembre 2024 – è infatti avvenuto che alcuni docenti siano stati confermati sul posto della supplenza al 31 agosto 2025 per la quale risultavano già in servizio all’atto della nomina e dunque quello è diventato il loro posto di assunzione dal concorso.
Di conseguenza alcuni posti, attribuiti da graduatorie di istituto con la formula dell’avente diritto e max fino al 31 dicembre 2024, sono rimasti non coperti
Supplenze: privilegiata la continuità didattica
Privilegiando la continuità didattica, il Ministero ha disposto che su questi posti deve essere disposta la conferma già in servizio fino al 31 dicembre 2024, con una proroga “fino a non oltre il 30 giugno 2025” Nota del 20 dicembre 2024
Lungi dal considerare vacante il posto, il Ministero, lo assegna nuovamente con una supplenza temporanea caratterizzata dalla formulazione “Conferma nomine in attesa avente titolo ex dl 71/24″ seppure inserita tra le N11.
La data dei contratti – precisa il Ministero – non prima del 01/01/2025 e la data fine non oltre il 30/06/2025.
Risposta al quesito
Un nostro lettore scrive
“Con nota di dicembre il MIM indicava la proroga del contratto, fino all’avente diritto su posto accantonato, dal 01/01 con termine al 30 giugno 2025.
Ebbene dopo firmato il contratto e accettato da noipa, la scuola in data odierna comunica, su segnalazione telefonica dell’ambito territoriale di RE, che modificherà il termine del contratto al 06/06/2025.
Ciò comporterà non solo lo slittamento del pagamento stipendio a febbraio, ma anche la perdita dello stipendio di giugno, poi ci sono le ferie da usufruire, una completa ingiustizia perpetrata ai danni dei precari. Spero che qualcuno intervenga”
La nota dice “fine non oltre il 30 giugno 2025”, ad intendere che la supplenza rimane temporanea, anche se la caratterizzazione N11 dovrebbe essere riservata alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Cosa cambia
A parte i giorni persi di stipendio tra ultimo giorno di lezioni e 30 giugno, la disciplina che caratterizza assenze, malattie e ferie dei docenti con supplenze temporanee è diversa rispetto a quella dei supplenti al 30 giugno.
Ne abbiamo parlato in
indicando che a nostro parere deve essere scelto il regime più favorevole per il docente precario, trattandosi di un posto vacante sul quale, comunque, per l’anno scolastico 2024/25 non potrà più arrivare l’avente diritto.
N.B. Nell’articolo la data del 6 giugno è assunta in maniera esemplificativa per indicare l’ultimo giorno di lezione. La data esatta, per ciascuna regione, è indicata dal calendario 2024/25.