Supplenza negata a docente con esenzione dal vaccino. Come si risolve?
Supplenza negata a docente con esenzione dal vaccino. E’ corretto non assegnare l’incarico? Quali strumenti normativi hanno i docenti precari per non perdere il diritto al lavoro e tutelare la loro salute?
N.B. Il presente articolo vuol mostrare un vulnus nella normativa, ossia nel DL 126/2021 sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico, di recente trasformato in Legge, ma non può offrire nessuno spunto di risoluzione alla problematica.
Assegnazione della supplenza: il supplente deve essere in regola con l’obbligo vaccinale
Questo il parere espresso dal Ministero nella circolare del 7 dicembre 2021 “Poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un
nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.”
Cosa si intende però per “assolvimento dell’obbligo vaccinale”?
Ricordiamo che la data di decorrenza dell’obbligo è stata il 15 dicembre 2021 e che esso interessa
il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
Il DL 126/2021 così si esprime
“1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui
all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita’ delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:”
Dunque per obbligo vaccinale si intende sia il ciclo vaccinale primario, sia la terza dose.
Obbligo vaccinale, docenti e ATA possono rifiutare terza dose?
Chi può non adempiere all’obbligo vaccinale
Oltre alle categorie di personale che non svolge attività lavorativa a scuola (assenza piena e continuativa, come indicato nella circolare del 20 dicembre 2021), vanno sempre citate le categorie di personale per le quali la vaccinazione è
- omessa o differita
Va ricordato che con circolare del 25 gennaio 2022 il Ministero della Salute ha disposto la proroga al 28 febbraio 2022 delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione per documentate cliniche sia emesse che di nuova emissione
A quale mansione è adibito il personale con esenzione
Nella circolare del 7 dicembre 2021 il Ministero scrive ” il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la
vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).”
Molto più dettagliata invece la circolare del 17 dicembre 2021 “Tali previsioni non introducono l’obbligo tout court , quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte.
In tal senso, il dirigente scolastico, datore di lavoro e responsabile della sicurezza dei lavoratori, acquisisce dal personale interessato la certificazione prevista dal citato art. 4, comma 2, decretolegge n. 44/2021, certificazione che dovrà risultare conforme alle circolari del Ministero della salute in tema di esenzione da vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Dopodiché, in relazione alle specifiche situazioni di contesto, il dirigente scolastico si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del Medico competente per definire le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Legislatore, ovviamente, non chiede al dirigente scolastico interventi “impossibili” ma, più semplicemente, che si adottino le misure che, “secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare” la salute del personale scolastico (art. 2087 del Codice Civile).
In buona sostanza, acquisite le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, il dirigente scolastico valuta la possibilità che il personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito.
In ipotesi contraria, ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza. Potranno a tale fine essere adottati provvedimenti protettivi ulteriori rispetto agli usuali, quali, ad esempio, mascherine FFP2, visiere professionali paraschizzi aggiuntive all’utilizzo di mascherine, utilizzo di aule di maggiore ampiezza, con studenti maggiormente distanziati e in numero ridotto, potenziamento aerazione.
Qualora anche tali ultimi provvedimenti non consentano di ridurre in maniera ritenuta accettabile rischio di contagio, per la comunità scolastica, il dirigente provvede ad assegnare il lavoratore a mansioni alternative quali, a puro titolo indicativo per il personale docente, attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di
supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc.
Ove ricorra l’esigenza di assegnare il lavoratore a mansioni alternative, al fine di garantire la regolarità e il buon andamento del servizio scolastico, svolto in presenza, nonché l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dello stesso, il dirigente riorganizzerà l’attività scolastica, adottando i più opportuni provvedimenti di gestione del personale a disposizione, in ragione dei propri poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell’ipotesi in cui risulti non altrimenti esitabile la sostituzione del personale esente/differito dalla vaccinazione, si ricorrerà alle sostituzioni secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente. ”
In tutto ciò il Ministero non fa nessun accenno a distinzioni tra il personale da assumere e personale già assunto.
Una spiegazione che non convince il sindacato UIL Scuola
“Per chi è esente dalla vaccinazione: La UIL Scuola ritiene che per tale personale non sia cambiato nulla rispetto all’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale: era esente prima, lo è anche adesso.
Per cui, non bisogna confondere, come pare faccia il Ministero, l’esenzione dall’obbligo vaccinale con i lavoratori fragili. Le due cose possono anche coincidere, ma non è una valutazione ammnistrativa ma sanitaria che lo può valutare. Solo per i lavoratori fragili, infatti, bisogna attivare le procedure per lo svolgimento di altra mansione, altrimenti il lavoratore esente dalla vaccinazione continuerà a svolgere la propria attività lavorativa così come ha fatto finora prima dell’introduzione dell’obbligo vaccinale: la possibilità di adibire il lavoratore in altre mansioni è, infatti, relativa alla sola tutela del lavoratore e non alla tutela della salute della comunità.”
Rimane l’interrogativo
Se tra il personale da assumere, c’è un soggetto con esenzione dalla vaccinazione, come ci si comporta?