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Supplenza fino alle vacanze di Pasqua e poi nuovo contratto al rientro: al supplente spetta conferma ma non il pagamento delle festività

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Quando il supplente ha diritto al pagamento della sospensione delle lezioni per Pasqua? Il caso del supplente che sostituisce il collega fino all’inizio delle vacanze e il titolare si riassenta dal primo giorno di rientro dalle vacanze di Pasqua.

Una lettrice chiede:

Buongiorno, insegno in una primaria della Lombardia. Ho avuto contratto di supplenza da gi fino a mercoledì, cioè fino al giorno prima delle vacanze di Pasqua. Il docente assente ha chiesto altri giorni dal prossimo mercoledì quando si rientra dalle vacanze di Pasqua. Spetta a me ancora la supplenza? Mi verranno pagati questi giorni di vacanze? Grazie 

La scuola deve considerare in servizio il docente titolare che non ha prodotto certificazione dal 6 aprile, ovvero nel periodo di sospensione delle lezioni per le festività pasquali.

A partire dal 12 aprile, constatata l’assenza del titolare, al supplente in servizio fino al 5 aprile spetta solo la conferma della supplenza senza però il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze .

Ciò perché non si tratta di assenza continuativa del titolare, infatti il titolare chiude l’assenza l’ultimo giorno di lezione prima della sospensione delle stesse; riprende l’assenza il primo giorno di lezione ma tutto il periodo intermedio, che è quello delle vacanze, non produce alcuna documentazione di assenza.

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