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Supplenza e malattia: chiarimenti su rescissione contratto se si supera “periodo di comporto”

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Il periodo di comporto non è altro che il periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La durata del periodo di comporto, ai sensi dell’art.17 del CCNL del 29.11.2007, è di 18 mesi, nella quale si sommano tutte le assenze intervenute nei tre anni precedenti all’episodio morboso in corso. Tale periodo viene retribuito, seppure con delle decurtazioni stipendiali che si applicano dopo i primi 9 mesi di assenza.  Una volta superato questo primo periodo, al dipendente che ne faccia richiesta, può essere concesso, nei casi particolarmente gravi, un ulteriore arco temporale di 18 mesi che, invece, non viene retribuito. La durata e la retribuzione cambiano in relazione al tipo di contratto che si ha, come dipendente della scuola. Una lettrice in malattia, ci chiede cosa succedere in merito alla situazione che sta vivendo:

Buongiorno, sono supplente annuale come assistente amministrativo, con nomina del provveditorato. Dopo aver preso servizio ho usufruito degli ultimi 4 mesi di congedo per assistere mia madre disabile. Purtroppo mi sono ammalata anch’io, quindi ho inviato certificati medico. Ora sono al secondo mese di malattia, so che posso usufruire di un’altro mese al 50%,nel caso non dovessi riprendere il lavoro cosa può succedere?Mi viene conservato il posto di lavoro o scatta il licenziamento? Grazie 

Periodo di comporto supplente in malattia

La lettrice è una assistente amministrativa con contratto a tempo determinato nel  comparto scuola. Al personale docente e ATA, assunto con contratto a tempo determinato, assente per malattia si applica l’art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola 2006 – 2009: “Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.

Il personale con contratto al 30 giugno (ma anche annuale al 31 agosto) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Infatti lo stesso articolo 19, prima citato, al comma 3 prevede che:  “Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.” Dunque, 9 mesi al massimo in 3 anni scolastici. 

La retribuzione prevista in caso di assenza per malattia è stabilita dall’articolo 19 del CCNL in questione al comma 4 e prevede che “Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni”.

Non esistendo deroghe a tale periodo di comporto, superato il nono mese di assenza ci sarà la risoluzione del contratto di lavoro.

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