Supplenza e dimissioni dal servizio: ecco le sanzioni a cui si va incontro

Per le sanzioni connesse alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro trova piena applicazione l’art. 8 del Regolamento supplenze. I particolari.
Fabiana scrive
buongiorno, sono nuova nell’ambiente della scuola e ho bisogno di capire un meccanismo. Forse mi sarà offerta una supplenza su una cattedra di sostegno per 18h fino al 30/06/2020. Sarebbe la prima esperienza per me e prima di prendere delle decisioni vorrei capire cosa succederebbe se, dopo aver accettato la cattedra e preso servizio, mi trovassi nelle condizioni di dover dare le dimissioni (è un’ipotesi). Quali sono le sanzioni cui andrei incontro? Ci sono sanzioni di tipo economico? potrei successivamente accettare una supplenza sulle mie cdc? grazie per ogni informazione. Cordiali saluti.
Convocazioni dalle Graduatorie ad esaurimento
L’abbandono del servizio dopo la presa di servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
- La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
- In questo caso non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza per l’anno scolastico in corso sia per le GAE, sia per le GI per tutti i posti o classe di concorso per cui si è inseriti.
Convocazioni dalle Graduatorie di istituto o da MAD
L’abbandono del servizio dopo la presa di servizio dalle GI o dalle Mad comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso:
- Non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI anche per altri posti o classe di concorso;
- Rimane la possibilità di essere convocati dalle GAE anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.
Conclusioni
Richiamata la normativa contenuta nell’art. 8 del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze), si precisa che la collega può non incorrere nelle dette sanzioni in un solo caso:
se l’abbandono del servizio è dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
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