Supplenza da interpello: stesse sanzioni per incarico da graduatorie, abbandono compreso. Quando si può lasciare per altro avviso

Il docente che ottiene una supplenza da interpello e abbandona il servizio è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 88/2024.
Interpelli
Gli interpelli, come sappiamo, sono previsti e disciplinati dall’articolo 13/23 dell’OM n. 88/2024, cui sono seguite apposite indicazioni fornite dal MIM nell’annuale nota sulle supplenze.
Stando alle disposizioni dell’OM e alle indicazioni della nota:
- in caso non sia possibile assegnare una supplenza dalle graduatorie di istituto, nemmeno da quelle delle scuole viciniori, l’istituzione scolastica interessata pubblica sul proprio sito un avviso/interpello finalizzato all’assegnazione della supplenza;
- copia dell’avviso/interpello è inviata all’ATP di riferimento che lo pubblica in un’apposita sezione del proprio sito;
- l’avviso/interpello è finalizzato ad assegnare la supplenza ad aspiranti forniti di abilitazione, nel caso di posti comuni, o specializzazione nel caso di posti di sostegno; in subordine, la supplenza è assegnata a personale fornito del titolo di studio d’accesso;
- possono partecipare agli avvisi/interpelli anche i docenti inclusi in GaE o GPS, che non siano stati destinatari di proposta di nomina a tempo determinato;
- non possono partecipare agli avvisi/interpelli i docenti destinatari di nomina a tempo determinato (anche se rifiutata), nonché ai destinatari di un incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia, compresi coloro che lo otterranno tramite la mini call veloce (anche se rifiutato);
- i docenti, che ottengono la supplenza tramite avviso/interpello, sono soggetti ai medesimi vincoli e criteri previsti dall’OM n. 88/24, comprese le sanzioni di cui all’art. 14 della stessa ordinanza.
Approfondisci appelli preventivi
Sanzioni
Come detto sopra, i docenti che ottengono una supplenza tramite interpello sono soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 14 dell’OM 88/2024 che prevede sanzioni distinte per le supplenze conferite da GaE/GPS e per quelle conferite da GI.
La disposizione in parola, ossia quella relativa agli interpelli, è generica e avrebbe necessitato di precise indicazioni ministeriali, anche alla luce del fatto che le previste sanzioni si applicano, oltre che alle tipologie di supplenza, anche alle relative graduatorie, mentre nel caso degli interpelli non è possibile applicarle alle specifiche graduatorie, visto il canale di reclutamento (l’interpello appunto).
Ad ogni modo riportiamo le sanzioni previste per GaE/GPS nonché quelle per le GI, rapportandole quindi alle supplenze conferite tramite interpello:
Schema di sintesi sanzioni supplenze GaE/GPS
Schema di sintesi supplenze GI
Queste dunque le sanzioni previste dall’OM 88/2024, riguardo alle quali in riferimento agli interpelli, evidenziamo quanto segue:
- per le supplenze al 30/06 e al 30/08 da GaE/GPS e, in caso di esaurimento delle stesse, dalle GI: la sanzione applicabile è teoricamente solo quella relativa all’abbandono (considerato che sono gli aspiranti a proporsi e quindi non rinunciano alla supplenza conferita, almeno nella “normalità” dei casi); inoltre, la sanzione non può applicarsi alle graduatorie, considerato che l’assunzione avviene tramite interpello, ma alla tipologia di supplenza;
- per le supplenze brevi dalle GI: la sanzione per la rinuncia riguarda teoricamente la sola proroga o conferma della supplenza (considerato che sono gli aspiranti a proporsi e quindi non rinunciano alla supplenza conferita, almeno nella “normalità” dei casi); inoltre, la sanzione non può applicarsi alla graduatoria (considerato che trattasi di interpelli appunto), ma alla tipologia di supplenza, all’insegnamento interessato e posto di sostegno dello stesso grado – nel caso di supplenza su posto comune – allo specifico posto di sostegno e a tutti gli insegnamenti dello stesso grado – nel caso di supplenza su posto di sostegno per i soli docenti specializzati.
Pertanto, riteniamo che in caso di supplenza tramite interpello:
- al 30/06 o al 31/08, per l‘abbandono della medesima non si potranno ottenere supplenze della stessa tipologia (30/06 e 31/08) per tutte le classi di concorso/posto cui si ha titolo. Il MIM dovrebbe chiarire se la sanzione riguardi per l’intero biennio interpelli, GaE/GPS e GI;
- brevi da GI, per la rinuncia alla proroga o conferma della supplenza: non si potranno ottenere supplenze brevi per il medesimo insegnamento e posto di sostegno dello stesso grado, nel caso di supplenza su posto comune; per lo specifico posto di sostegno e per tutti gli insegnamenti dello stesso grado nel caso di supplenza su sostegno e di docenti specializzati. Tale sanzione dovrebbe applicarsi ai soli interpelli della scuola di interesse e per i soli insegnamenti/posti di interesse, considerato che, stando all’art. 14/2, lettera a), dell’OM 88/24, in riferimento alle graduatorie di istituto, la sanzione in parola si applica alla sola specifica graduatoria di istituto e ai soli insegnamenti posti succitati;
- brevi da GI, per l’abbandono del servizio, non si potranno ottenere supplenze della stessa tipologia per tutte le classi di concorso/posto cui si ha titolo. Il MIM dovrebbe chiarire se la sanzione riguardi per l’intero biennio interpelli e tutte le GI di inclusione.
Il MIM dovrebbe comunque fornire appositi chiarimenti anche per uniformare i comportamenti delle varie scuole nonché USP.
Quesito 1
Ho abbandonato una supplenza sul sostegno infanzia (era fino al 30/06), tramite interpello, per motivi economici, quindi impossibilitata a continuare. Posso rispondere ad altri interpelli, anche su altra classe di concorso? Grazie anticipatamente.
Alla luce di quanto detto sopra, riteniamo che possa rispondere ad altri interpelli anche sostegno infanzia ma solo per supplenze brevi.
Quesito 2
Sono laureata in filologia moderna ma ho accettato un interpello part time (20 ore) sull’infanzia, fino al 30 giugno, poiché quest’anno rischiavo di rimanere senza lavoro. Ad oggi però è stato emanato un nuovo interpello da un’altra scuola inerente la mia classe di concorso (a12). Si tratta di un tempo pieno (18h), fino all’8 giugno. Posso candidarmi oppure devo rinunciare?
Stando alla sola tipologia di supplenza, ossia al 30 giugno, in caso di abbandono, la lettrice non potrebbe sicuramente ottenere supplenza della medesima tipologia (al 30 giugno o al 31 agosto) per tutte le classi di concorso/posto cui abbia titolo. Riteniamo che potrebbe invece ottenere supplenze brevi, come sono considerate quelle sino al termine delle lezioni.
Quesito 3
Una neo laureata di magistrale in matematica nell’ottobre 2024, non sono in graduatoria, non ho abilitazione e l’unico modo per ottenere supplenza è tramite interpello. Dal 7 gennaio ho firmato la presa di servizio per una supplenza alla Primaria fino al 6 giugno (fine attività didattiche), al momento ancora non ho firmato alcun contratto, e ho scoperto che non mi fa punteggio, non avendo il titolo. Dunque mi chiedevo se, nella mia situazione, fosse possibile passare da questa supplenza ad una supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto per la Secondaria sulle classi di concorso per cui detengo il titolo? Cordiali saluti.
Considerato quanto sopra illustrato e tenuto conto della previsione di cui all’articolo 14/3 dell’OM 88/2024, secondo cui è sempre possibile lasciare una supplenza breve (come sono anche quelle sino al termine delle lezioni) per un’altra al 30 giugno o al 31 agosto, riteniamo che la lettrice possa candidarsi ed accettare un’eventuale supplenza di tale ultima tipologia.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Corsi
Corso di dizione e fonetica per docenti: “LA FORMA CHE ESALTA IL CONTENUTO. L’insegnante come attore sul palcoscenico scuola”. Livello avanzato
Concorso DSGA, prova orale: 10 webinar, 25 ore di lezione, casi operativi e modelli documentali + TIC + Inglese. Preparati con noi
Orizzonte Scuola PLUS
Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche: semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano. Corso gratuito utile per DSGA, segretari e Dirigenti
La sicurezza digitale a scuola, misure operative e buone pratiche: video. Come averlo grauitamente
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.