Supplenza da interpello: posso lasciarla per un’altra da graduatoria di istituto?
Il docente, che ottiene un incarico al 30/06 tramite interpello, può puoi lasciarlo per un’altra supplenza da GI?
Interpello
L’Interpello è stato introdotto dall’OM 88/2024, in sostituzione delle domande di messa a disposizione e a cui ricorrere in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, comprese quelle delle scuole viciniori.
Alle disposizioni di cui all’OM 88/2024 sono poi seguite le indicazioni fornite dal MIM:
- con l’annuale nota sulle supplenze 24/25;
- con nota del 9 ottobre 2024 (con la quale sono fornite ulteriori informazioni per i cosiddetti interpelli preventivi).
Approfondisci la procedura di chiamata tramite interpello
Approfondisci i cosiddetti interpelli preventivi
Sanzioni
I docenti, che ottengono la supplenza tramite interpello, sono soggetti ai medesimi vincoli e criteri previsti dall’OM n. 88/24, comprese le sanzioni ivi previste, come leggiamo nell’art. 13, comma 23, della citata OM:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti … Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14.
Dunque, stipulando il contratto tramite interpello, si è sottoposti alle medesime disposizioni di cui all’art. 14, che disciplina le sanzioni in caso di rifiuto di una supplenza nonché in caso di abbandono del servizio per le supplenza conferite da GaE/GPS e GI. Per gli interpelli vanno considerate le sanzioni previste per le supplenze da GI Qui le sanzioni previste per le supplenze conferite da GI
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di sostegno (sto frequentando il IX ciclo del TFA) della secondaria di secondo grado. Attualmente sto lavorando tramite interpello sempre sul sostegno ma sulla Primaria e ho un contratto fino al 30/06/2025. Qualora dovesse arrivarmi una supplenza anche breve da GI sul mio stesso grado, posso lasciare l’interpello? Purtroppo il mio sindacato non sa rispondermi. La ringrazio anticipatamente.
Come scritto sopra, una volta stipulato un contratto di supplenza tramite interpello, si è soggetti alle disposizioni di cui all’art. 14 dell’OM 88/24.
Considerato che la supplenza è stata assegnata tramite interpello, le sanzioni da applicare sono quelle di cui al comma 2 del succitato articolo 14. Nello specifico, tenuto conto che si tratterebbe di abbandono del servizio, il riferimento è la lettera b) del menzionato comma 2:
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla
base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto
di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Dunque, stando al combinato disposto di cui all’art. 13/23 (che prevede l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14, in caso di stipula di contratto tramite interpello) e all’art. 14/2, lettera b), dell’OM 88/2024, abbandonando il servizio in esame, la lettrice non potrebbe ottenere supplenze dalle GI per l’intero periodo di vigenza delle medesime (può sempre conseguirle dalle GPS).
Abbiamo usato il condizionale, sebbene la norma sia chiara, in quanto si applicherebbe una sanzione a delle graduatorie (quelle di istituto) pur essendo stati individuati, ai fini della supplenza, tramite una diversa procedura.
Senza ulteriori chiarimenti ministeriali, al momento la risposta è quella fornita: abbandonando il servizio per una supplenza ottenuta da GI/Interpello, non si possono ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto per l’intero biennio di vigenza delle stesse (e per analogia non si potrebbe più ottenere supplenze tramite interpello, considerato che trattasi sempre di abbandono del servizio). Quindi la lettrice, lasciando l’attuale supplenza, non potrebbe ottenere quella da GI.
Ricordiamo che accettare supplenza su posti di sostegno per infanzia /primaria è “rischioso” per chi non ha titolo per insegnare nel corrispondente grado di scuola, perché in base all’attuale normativa si rischia di non avere punteggio nelle classi di concorso della secondaria, non potendo eventualmente abbandonare la supplenza.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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