Supplenza da interpello 2024/25: se accetto un incarico alla primaria senza titolo, posso lasciare senza sanzione per la mia classe di concorso?
Nel corrente a.s. debuttano gli interpelli, cui le scuole ricorrono in caso di esaurimento delle GI. Sanzione per abbandono del servizio.
Interpelli
Con l’OM 88/2024 le domande di messa a disposizione sono state messe in “soffitta” dal MIM, sostituendole con gli interpelli pubblicati dalle scuole nel caso in cui si esauriscono le graduatorie di istituto, ivi comprese quelle delle scuole viciniori.
Nello specifico, secondo quanto dettato dall’articolo 13/23 dell’OM suddetta e le indicazioni fornite con l’annuale nota sulle supplenze:
- in caso non sia possibile assegnare una supplenza dalle graduatorie di istituto, nemmeno da quelle delle scuole viciniori, l’istituzione scolastica interessata pubblica sul proprio sito un avviso/interpello finalizzato all’assegnazione della supplenza;
- copia dell’avviso/interpello è inviata all’ATP di riferimento che lo pubblica in un’apposita sezione del proprio sito;
- l’avviso/interpello è finalizzato ad assegnare la supplenza ad aspiranti forniti di abilitazione, nel caso di posti comuni, o specializzazione nel caso di posti di sostegno; in subordine, la supplenza è assegnata a personale fornito del titolo di studio d’accesso;
- possono partecipare agli avvisi/interpelli anche i docenti inclusi in GaE o GPS, che non siano stati destinatari di proposta di nomina a tempo determinato;
- non possono partecipare agli avvisi/interpelli i docenti destinatari di nomina a tempo determinato (anche se rifiutata), nonché ai destinatari di un incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia, compresi coloro che lo otterranno tramite la mini call veloce (anche se rifiutato);
- i docenti, che ottengono la supplenza tramite avviso/interpello, sono soggetti ai medesimi vincoli e criteri previsti dall’OM n. 88/24, comprese le sanzioni di cui all’art. 14 della stessa ordinanza.
Dunque, una volta ottenuta la supplenza, si è soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 14 dell’OM 88/2024, articolo che riguarda sia le supplenze da GaE e GPS che quelle da GI.
Considerato che agli interpelli si ricorre in caso di esaurimento delle GI, le sanzioni da applicare sono quelle previste per le supplenze assegnate da queste ultime graduatorie [GI, per le quali le sanzioni sono indicate nel comma 2, lettere lettere a) e b), del suddetto art. 14].
Sanzioni da Graduatorie di istituto e interpelli: sono uguali
Ecco le sanzioni di cui sopra:
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Volevo chiedere: io quest’anno sono iscritta in GPS per due CdC della secondaria, ma attualmente non sono stata chiamata. Nel frattempo vedo che stanno uscendo tanti interpelli sulla primaria a Bologna e vorrei provare a candidarmi. Il mio dubbio è: se dovessi accettare una supplenza da interpello su primaria ma dovessi poi essere chiamata da g.i posso abbandonare il servizio? Ci sono delle sanzioni? Quali?
Come suddetto, il docente che ottiene una supplenza tramite interpello è sottoposto alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’OM 88/2024: Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14.
Nello specifico, le sanzioni sono quelle previste per le supplenze da Graduatorie di istituto, relativamente alle quali, in caso di abbandono del servizio, è prevista l’impossibilità di ottenere supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione per cui si abbia titolo, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (biennio 2024/26).
In definitiva, stando alla lettera della disposizione in esame, la lettrice non potrà ottenere supplenze da interpello e GI per l’a.s. 2024/25 e 2025/26.
Sottolineiamo che avevamo già espresso dei dubbi in merito all’applicazione di tale sanzione per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie, in quanto riguarderebbe le GI di inclusione, magari di altra provincia rispetto a quella in cui si è ottenuta la supplenza tramite interpello.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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