Supplenza da GPS: posso mantenere quella da graduatoria di istituto, senza sanzioni
Il docente impegnato su una supplenza conferita da GI, in caso di incarico da GPS, può mantenere la prima senza sanzione alcuna.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di lingue precaria da 15 anni. Quest’anno mi è arrivata una convocazione da GPS di 8 sulla cdc AC25 ( spagnolo alle scuole medie), poi mi è arrivata una seconda convocazione da GI di 3 ore sulla cdc AC24 e poi una terza convocazione da GI sulla cdc AC24 di 6 ore. (Spagnolo alle superiori). Sono abilitata in entrambe le classi di concorso Avevo così 17 0re. Dopo 20 giorni mi arriva una convocazione da GPS di 9 ore sul sostegno dove non sono abilitata. Il provveditorato mi ha detto che dovevo assolutamente dimettermi dalle convocazione da GI perché le GPS hanno la precedenza altrimenti mi depennavano. Io mi chiedo ho fatto bene? È possibile che ho dovuto accettare una supplenza su una classe di concorso in cui non sono né abilitata né specializzata e lasciare la cdc in cui ho una laurea e una abilitazione pagata 2000 euro? Sarò sanzionata per aver lasciato le supplenze da GI, anche se io non ho colpa ma è ministero che me lo ha ordinato? Grazie, aspetto risposta
La risposta alle domande poste dalla lettrice sono contenute nell’articolo 14, comma 3, dell’OM 88/2024, dove leggiamo:
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non
eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.
Dunque:
- il docente in servizio su una supplenza da GI può sempre lasciarla per una conferita da GaE e GPS;
- qualora il docente decida di restare sulla supplenza da GI, non è soggetto alle sanzioni previste in caso di rifiuto di una supplenza da GaE/GPS.
In definitiva, la nostra lettrice non sarà sanzionata per aver lasciato la supplenza da GI per un’altra da GPS. Inoltre, la stessa sarebbe potuta rimanere sulla supplenza ottenuta da GI senza essere soggetta alla sanzione paventata, in quanto non prevista dalla normativa. Anzi, quest’ultima specifica che si può restare sulla supplenza da GI, in caso di altra proposta da GPS, senza subire sanzione alcuna.
Per completezza, riportiamo di seguito quando si può lasciare una supplenza per un’altra e quando no.
Quando si può lasciare una supplenza per un’altra quando no
- si può lasciare una supplenza conferita dalle GI per un’altra da GaE/GPS (ciò anche nel caso in cui la supplenza dalle GI sia al 31/08 o al 30/06 e quella da GaE/GPS sia uno spezzone). Evidenziamo che, in tal caso, qualora l’interessato rifiuti l’incarico da GaE/GPS, non è soggetto ad alcuna sanzione, come si legge nell’art. 14/3 dell’OM 88/2024;
- si può lasciare una supplenza breve da GI per un’altra al 30/06 o al 31/08 da GaE, GPS o GI.
- non si può lasciare una supplenza da GaE/GPS per un’altra né da GaE/GPS né da GI (anche se favorevole in termini di ore e contratto);
- non si può lasciare una supplenza breve da GI per un’altra breve sempre da GI (anche se favorevole in termini di ore e contratto);
- non si può lasciare una supplenza breve da GI per un’altra da GI sino al termine delle lezioni.
Le risposte ai quesiti
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