Supplenza, contratto al 30 giugno fatto terminare l’ultimo giorno delle lezione: scuola condannata a pagare gli arretrati

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L’Avv.Innocenzo D’Angelo comunica che il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso di una docente, il cui contratto di lavoro al 30 giugno era stato interrotto in maniera unilaterale dalla scuola alla fine delle lezioni.

La motivazione del licenziamento è stata presa sulla base di una direttiva dell’USR Veneto, che poneva il termine della supplenza su alternativa alla religione alla fine delle lezioni e non al 30 giugno.

Non essendo intervenuta alcuna disposizione normativa in grado di derogare alla volontà delle parti, che hanno stipulato un tipo di contratto soggetto alle regole del codice civile, in particolare quella di avere forza di legge tra le parti, il Giudice ha deciso di accogliere le richieste della docente.

L’Amministrazione è stata condannata a risarcire la docente di tutti gli emolumenti non percepiti e a pagare le spese legali.

I contributi previdenziali non sono stati pagati, perché l’INPS non era stata coinvolta nel ricorso.

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