Supplenza con contratto part-time e lavoro presso un privato: quali incompatibilità

Un collaboratore scolastico può avere una supplenza e nello stesso tempo mantenere il proprio lavoro presso un’azienda privata? Vediamo quando.
Luca scrive
Buonasera . Ho un contratto full time ( 40h) nel privato settore commercio, ho ricevuto poposta di supplenza come CS di 6h. Posso accettare la supplenza? Devo avvisare datore di lavoro e DS? Anticipatamente la ringrazio. Distinti saluti
Le incompatibilità nel lavoro pubblico
Come noto quando si sottoscrive il contratto a scuola (sia per assunzione in ruolo che per supplenza) si deve essere liberi da precedenti rapporti di lavoro. Con la sottoscrizione del contratto, infatti, sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.
Nello specifico la materia della incompatibilità del personale della scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Part time non superiore al 50%
Una deroga a tali incompatibilità, salvo dei casi eccezionali (esempio imprenditore), è prevista per il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%. Che è il caso di Luca.
D’altronde l’art. 58 comma 9 del CCNL/2007 specifica che al personale in part time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
Conclusioni
Luca assumerà servizio nella scuola per 6 ore che sono molto al di sotto del 50% dell’intero orario essendo di 36 ore l’orario settimanale di un collaboratore scolastico.
La sua attività non è imprenditoriale né commerciale, ma presso un privato.
Pertanto, purché ci si accerti che tale attività non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività d’istituto è compatibile con le 6 ore di collaboratore scolastico.
Andrà ovviamente informato il Dirigente scolastico.
Corsi
Concorso docenti, prova orale Secondaria I e II grado: 2 webinar, UDA già pronte all’uso + simulatore per ripassare la tua disciplina
Prova orale del Concorso Dirigenti Scolastici: 50 simulazioni interattive. Posti limitati
Orizzonte Scuola PLUS
“Gestire la scuola”, online il primo numero della nuova rivista di OrizzonteScuola dedicata a Dirigenti, DSGA, collaboratori del dirigente e segreterie
Mobilità docenti ed ATA 2025/26: consulenza personalizzata. Prenota la tua data, disponibilità limitata
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.