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Supplenza con contratto part-time e lavoro presso un ente comunale: ecco perché non si può

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Il regime delle incompatibilità sono chiaramente indicati dalla normativa. Esistono margini di compatibilità quando si tratta di part time o spezzoni orari?

Mario scrive

Buongiorno, ho un contratto full time presso un ente comunale, ho ricevuto proposta di supplenza, essendo scritto in 3 fascia per un corso serale di 6h, i due incarichi non hanno interferenze orarie. Posso accettare la supplenza previa autorizzazione del Dirigente Comunale e Scolastico?

Divieto di cumulo di impiego per i pubblici dipendenti

  • Il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, all’articolo 508, comma 8 ha a suo tempo disposto: “L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di pubblico impiego.

e il comma 9: “L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente.”

  • L’art. 53 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 dispone: “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’art. 23 bis del presente decreto, nonché per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Conclusioni

L’aspirante supplente che ci scrive è impiegato full time presso un Ente comunale.

Per tale motivo, e per la normativa sopra richiamata non potrà accettare la supplenza in quanto vi è divieto di cumulare due rapporti di lavoro presso due Enti pubblici.

Ciò indipendentemente se il contratto presso la scuola (o presso l’Ente di provenienza) sia in part time o spezzone orario. 

Giova infatti ricordare che se è vero che il secondo comma dell’art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989 afferma che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale “è consentito, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente”,

è anche vero che già il  comma 58 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha chiaramente disposto che : “La trasformazione [da full time a part time] non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica”.

Si ricorda che tale norma si applica a tutti i dipendenti che siano docenti o ATA.

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