Supplenza con clausola risolutiva in attesa del vincitore del concorso straordinario bis si può lasciare per un’altra al 30 giugno o 31 agosto
Supplenze anno scolastico 2022/23: nell’incontro tecnico di mercoledì 5 ottobre sindacati e Ministero hanno affrontato numerose problematiche. Alcune non potranno trovare una soluzione a breve, ma al di là di singoli interventi degli Uffici Scolastici, bisognerà attendere il prossimo anno scolastico. Su altri sono attesi chiarimenti a breve agli Uffici scolastici e di conseguenze alle scuole, già alle prese con l’assegnazione degli incarichi da graduatorie di istituto.
Supplenze con clausola risolutiva in attesa del vincitore del concorso straordinario bis
Le abbiamo chiamate le supplenze “brutte”, quelle con una formuletta che ti incastra e non sai cosa fare: accettare pur di lavorare o attendere un incarico migliore? Esse infatti riportano come scadenza il 31 agosto perchè sono su posto vacante ma il posto è accantonato per il futuro vincitore del concorso straordinario bis, che lo occuperà non appena la procedura si concluderà.
E dunque le supplenze, in ossequio a quanto stabilito dal CCNL 2028 riportano la clausola risolutiva:
Quando si concluderanno queste supplenze?
La data non è unica a livello nazionale. Orientativamente il periodo è 15 ottobre – 15 novembre. Sono state assegnate infatti con questa clausola quelle cattedre sulle quali si può garantire al vincitore di svolgere l’anno di prova e formazione, di cui lo svolgimento di 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica costituiscono il nodo fondamentale.
Dall’incontro di ieri al Ministero, come riferito dalla UIL, emerge una novità importante.
“Risulta alla Uil Scuola RUA che al docente che abbia accettato una supplenza con clausola risolutiva in attesa di un eventuale docente nominato dalla graduatoria del concorso straordinario bis, sia negata la possibilità di lasciare questa supplenza per una eventuale altra nomina al 31/8 o al 30/6 senza clausola.
Abbiamo sostenuto come tale supplenza debba considerarsi giuridicamente come “breve” proprio perché c’è la possibilità che su quel posto sia nominato un altro docente. L’amministrazione ha confermato quanto da noi sostenuto e si è assunta l’impegno di emanare una circolare di chiarimento.”
Il fraintendimento nasce dal fatto che nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 tale tipologia di supplenza non è contemplata e dunque non esiste il comportamento da seguire.
Speriamo che i chiarimenti siano tempestivi.
La consulenza
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