Coronavirus: al supplente spetta la conferma dal 4 aprile se titolare rientra durante sospensione e poi si assenta di nuovo

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Coronavirus, supplenze brevi: nomina supplente al rientro a scuola, dopo che il titolare rientra durante sospensione attività didattiche e svolge didattica a distanza.

Quesito

Io ho un contratto breve; da fine ottobre questo contratto si rinnova di settimana in settimana (la titolare prende una volta malattia sua, una volta quella della bambina e congedo parentale) sino ad adesso. Il 15 marzo scadrà l’ennesimo contratto della durata di tre settimane.  Qualora la titolare non dovesse prendere più malattia o congedo, rientrerebbe di fatto in servizio.
Ipotesi plausibile visto che sino al 3 aprile le attività didattiche sono sospese e quindi non dovrà presentarsi fisicamente a scuola.  Adesso mi chiedo e vi chiedo: la titolare é tenuta a presentarsi a scuola per qualche ragione specifica? Se si, per quale?

Qualora dal 6 aprile si ripartisse con le lezioni di presenza e lei prenderebbe nuovamente malattia o congedo parentale, a chi spetterebbe la supplenza? Continuerei io oppure dovranno nuovamente convocare dalla graduatorie d’istituto?

Sospensione attività didattica

Il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole d’Italia, sino al prossimo 3 aprile.

Coronavirus, comunicato Ministero: sospesi fino al 3 aprile attività didattiche, riunioni collegiali in presenza, viaggi di istruzione. Attiva didattica a distanza

Il Ministero, con la nota dell’8 marzo, ha fornito indicazioni in merito all’assegnazione delle supplenze brevi considerata l’atipicità della sospensione delle attività.

Didattica a distanza e supplenze brevi

L’atipicità suddetta nasce dal fatto che il DPCM dell’8 marzo 2020 e quello del 9, che conferma le misure dell’articolo 2 del primo che non siano in contrapposizione con le misure dello stesso, ha introdotto l’obbligo di attivare la didattica a distanza, in modo da garantire agli studenti il diritto all’Istruzione.

Così leggiamo nella nota ministeriale dell’8 marzo:

Per quanto attiene la particolare tipologia, si sottolinea l’atipicità della “sospensione delle attività  didattiche in presenza” e la contestuale attivazione di forme di didattica a distanza, che vedono già l’impegno del personale docente con supplenza breve e temporanea. Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la didattica a distanza.

Al fine di garantire la didattica a distanza, dunque, in caso di assenza dei docenti titolari, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, tenuto conto della normativa vigente.

Sospensione lezioni e conferma supplenza

Ricordiamo che fino al 3 aprile le scuole hanno sospeso le attività didattiche.

Il DPCM ha attivato la didattica a distanza, che diventa obbligatoria per Dirigenti Scolastici e insegnanti, ma che non è regolata da specifica normativa, non essendo inserita nel CCNL di lavoro.

Risposta al quesito

Quanto al primo quesito, diciamo che la collega titolare non deve presentarsi a scuola ( comunicherà di essere rientrata tramite mail) ma deve attivarsi per la didattica a distanza.

Quanto al secondo quesito, data la sospensione delle lezioni, la situazione può essere assimilabile a quanto avviene durante le “vacanze di Natale”

L’art. 7 comma 5 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze) dispone che Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Sarebbe infatti quanto meno assurdo scorrere nuovamente le graduatorie e non garantire la continuità didattica agli alunni e alle famiglie interessate.

N.B. La sospensione delle lezioni fino al 3 aprile è al momento determinata con DPCM 08 marzo 2020. Soltanto nelle prossime settimane sapremo se giorno si potrà rientrare a scuola oppure no. In ogni caso la risposta rimane valida indipendentemente dal giorno effettivo di rientro.

N.B. Questo caso riguarda esclusivamente il caso in cui l’assenza del titolare termina all’intero del periodo di sospensione delle attività didattiche.

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