Supplenza breve graduatoria di istituto: non si può lasciare per un’altra, anche se più lunga. Sanzione abbandono

Il docente, che ha ottenuto una supplenza breve dalle graduatorie di istituto, non può lasciarla per un’altra della medesima tipologia, anche se più lunga.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Ho accettato una supplenza molto breve, scadenza 20/10 e in questi giorni mi stanno arrivando convocazioni per supplenze più lunghe (ad es 23/12). Ho letto che posso lasciare una supplenza breve per una al 30/06 o 31/08 ma dal decreto (ho allegato gli articoli) sembra che l’abbandono comporti la perdita solo delle supplenze art. 2 comma 4 lettere a. b., quindi potrei non essere cancellata dalle GI? E accettare le altre supplenze brevi che mi sono arrivate? Se non fosse possibile potrei accettare la supplenza ma prendere servizio il 21/10? O in che altro modo potrei evitare di perdere supplenze più lunghe. 

Considerato che la situazione illustrata dalla lettrice riguarda l’eventuale abbandono del servizio, facciamo dapprima chiarezza sulla relativa sanzione.

Sanzione abbandono servizio

Così leggiamo nell’articolo 14, comma 2- lettera b), dell’OM 112/2022:

  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Dunque, il docente, che abbandona il servizio riguardante una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto, non potrà ottenere supplenze dalle predette graduatorie per tutte le classi di concorso e/o tipologie di posto, relativamente ai quali risulta incluso, per l’intero periodo di vigenza delle medesime graduatorie. Tenuto conto che le graduatorie di istituto ( e naturalmente le GPS) si aggiorneranno, nel corso del corrente anno scolastico, per il successivo periodo di vigenza, la sanzione si ridurrebbe ad un solo anno scolastico e non per due anni, come accaduto a chi ha abbandonato il servizio nell’a.s. 2022/23. Evidenziamo che, diversamente da quanto previsto per la rinuncia alla supplenza, nel caso in esame (abbandono) la sanzione riguarda tutte le scuole in cui il docente è inserito in graduatoria di istituto e tutte le classi di concorso/posti di inclusione. Così  ad esempio, chi abbandona il servizio relativo ad una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto della scuola X, non potrà ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto di tutte le scuole in cui risulta incluso (e non solo dalla graduatoria di istituto della scuola in cui si svolgeva il servizio, poi abbandonato).

Fatta questa doverosa premessa, rispondiamo alle domande poste dalla lettrice.

Risposte

D1. Ho letto che posso lasciare una supplenza breve per una al 30/06 o 31/08 ma dal decreto (ho allegato gli articoli) sembra che l’abbandono comporti la perdita solo delle supplenze art. 2 comma 4 lettere a. b., quindi potrei non essere cancellata dalle GI?

R1. Come detto sopra, abbandonando il servizio non si potranno ottenere supplenze dalle GI di tutte le scuole in cui si è inclusi e per tutte le classi di concorso/posto di inserimento. Quindi, non potrà ottenere supplenze (di nessuna tipologia) dalle graduatorie di istituto, tuttavia potrebbe ottenerle da GaE/GPS, nel caso in cui nella sua provincia debbano ancora svolgersi turni di nomina, la lettrice non è stata superata nei precedenti turni e siano in posizione utile. Quanto letto dalla lettrice riguarda l’abbandono del servizio da GaE/GPS (art. 14, comma 1-lettera b, OM 112/2022).

D2. E accettare le altre supplenze brevi che mi sono arrivate?

R. Nel momento in cui abbandona il servizio, non può accettare altre supplenze brevi dalle GI.

D3. Se non fosse possibile, potrei accettare la supplenza ma prendere servizio il 21/10?

R3. No, non è possibile accettare la supplenza adesso e prendere servizio il 21/10, anche perché non esiste, tra le cause di differimento (che per le supplenze brevi non può certamente essere di quasi un mese …), il fatto di essere in servizio presso un’altra scuola, e soprattutto perché si deve assicurare il servizio agli alunni.

D4. O in che altro modo potrei evitare di perdere supplenze più lunghe?

R4. L’unico modo sarebbe rifiutare la supplenza in attesa di quelle più lunghe, ma in tal caso sarebbe sottoposta alla prevista sanzione, ossia:

  • per posto comune: impossibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione, per l’anno scolastico di riferimento. Precisiamo che, in tal caso, la sanzione riguarda la sola graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati e la stessa non si applica agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • per posto di sostegno (sanzione prevista per i soli specializzati): impossibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. Come nel caso della supplenza su posto comune, la sanzione riguarda la sola graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati e la stessa non si applica agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

Precisiamo, però, che rifiutare una supplenza, in attesa di un’altra più lunga, è in ogni caso un rischio perché l’interessato potrebbe poi ritrovarsi nella situazione di non ricevere più convocazioni dalle altre scuole, mentre magari da quella, in cui è stata inflitta la sanzione per la rinuncia, avrebbe potuto ottenere altre successive supplenze, anche più lunghe.

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