Supplenza breve di poche ore: se non si risponde alla convocazione c’è comunque la sanzione

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Supplenze anno scolastico 2022/23: quelle temporanee per giunta di poche ore mettono in difficoltà gli insegnanti che in questa parte dell’anno scolastico aspirano ancora ad un incarico più lungo e stabile. Ma la mancata risposta ad una convocazione ha comunque delle conseguenze, quindi bisogna riflettere bene prima di prendere una decisione.

Gentile redazione, vi sottopongo questo problema. Sono una docente iscritta in GPS, che per colpa dell’algoritmo, quest’anno si trova sballottata da una scuola ad un’altra per supplenze brevi.
” A settembre ricevetti una convocazione per la classe di concorso *** per 6h fino al termine delle lezioni. Trattandosi di sole 6h, all’epoca non risposi. La stessa scuola mi ha mandato mercoledì una nuova convocazione per cattedra completa  fino a termine lezioni, rispondo e sabato la scuola mi chiama per dirmi che sono sono risultata, secondo il mio punteggio, la destinataria della supplenza. Tutto bene fin qui. La stessa scuola mi chiede però se avevo ricevuto la convocazione del 10 settembre per la cattedra di 6h, rispondo che non avevo risposto perché si trattava di poche ore, accentando ci sarebbe stato il rischio di perdersi una supplenza con più ore e più lunga. La scuola non ha voluto sentire ragioni: mi ha depennato per quest’anno dalla graduatoria e non assegnato la supplenza. Mi chiedo se sia una cosa in loro potere: una non risposta ad una convocazione di sole 6h può causarmi un danno cosi grande? Se fosse comunque nel loro potere depennarmi, perché mi hanno convocata? Secondo voi ho delle basi per diffidare la scuola? Grazie

E’ giusto essere depennati per non aver risposto ad una convocazione?

Le sanzioni per la rinuncia o l’abbandono della supplenza da graduatorie di istituto sono previste dall’articolo 14 comma 2 della Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022.

Non rispondere alla mail di convocazione equivale a rinuncia in quanto rientra nel comma “rinuncia alla proposta contrattuale”.

La mancata risposta alla convocazione, anche se la prima, è equiparata a tutti gli effetti alla rinuncia. La lettrice perde pertanto la possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Se non si assume servizio o non si risponde alla convocazione per il posto di sostegno, si perde la possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, anche per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione dalla specifica graduatoria.

Precisiamo che:

  • le sanzioni suddette si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • le sanzioni di cui sopra si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
  • le sanzioni summenzionate riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero  la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta contrattuale equivalgono alla rinuncia esplicita (per cui si applicano le sanzioni sopra riportate);
  • le sanzioni suddette non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

Fermo restando che la lettrice può decidere autonomamente dal punto di vista legale, la scuola ha agito correttamente anche se in ritardo. La segreteria avrebbe infatti già dovuto controllare i nominativi dei docenti per i quali inserire al SIDI la sanzione evitando così di inserire i loro nominativi nella seconda convocazione, con la quale evidentemente è stata creata un’aspettativa.

La docente, da parte sua, non ha letto con attenzione l’Ordinanza del 6 maggio 2022 e non ha fatto attenzione alle NOVITA’ inserite dal Ministero Bianchi: ossia cercare di ridurre al minimo le possibilità di rinunciare alle supplenze, con le conseguenze che ciò provoca. Ossia infinite convocazioni, burocrazia, cambi insegnante.

Poi naturalmente l’aspirante ha la libertà di scegliere di rinunciare a quella scuola per quest’anno scolastico, puntando alle altre scelte effettuate nella domanda presentata entro il 31 maggio.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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