Supplenza ATA: si può lasciare per una da GPS come docente? Normativa e sanzioni

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Resta circondata da dubbi la possibilità di lasciare una supplenza ATA per una da GPS, graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente. Puntualmente il quesito si ripresenta fra i nostri lettori, che ritengono sia un passaggio migliorativo per la propria carriera e come tale non soggetto a sanzioni.

Sono tuttora in fase di attribuzione le nomine da GPS

Molti aspiranti ATA sono anche iscritti nelle graduatorie GPS e di istituto del personale docente. Può dunque accadere che mentre si è in servizio come ATA si riceva una nomina da GPS. Cosa fare allora?

Un nostro lettore pone il quesito:

Essendo in supplenza ATA con termine 30/06/2025, posso lasciare tale supplenza qualora ricevessi la nomina da GPS docente ITP?
Certo di un VS riscontro distinti saluti.

Le supplenze ATA sono regolamentate dal DM 430/2000 e dalla circolare annuale sulle supplenze. La normativa in questione non contempla il caso posto dal lettore.

No a contratti contemporanei

L’unico punto chiaro e fermo è che si possono svolgere supplenze ATA e da docente nello stesso anno, purché non svolti in contemporaneità: “Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale ATA anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità“.

Si può svolgere servizio come ATA e docente nello stesso anno scolastico, ma i contratti non possono essere contemporanei. Quindi non si può essere su supplenze ATA e su supplenza docente, pure se gli orari non coincidono, perché si avrebbero due contratti in contemporaneità.

Si può invece svolgere supplenza come ATA e, una volta terminato il contratto, svolgere supplenza come docente. In questo caso i contratti non cadono nello stesso periodo.

Sanzioni abbandono servizio

Ma torniamo al quesito del lettore. Come detto il caso citato non viene contemplato espressamente dalla normativa. Pertanto lasciare una supplenza per una da docente equivale all’abbandono dell’incarico con le conseguenze che ne derivano, ovvero le sanzioni previste dall’articolo 7 del regolamento 430/2000: “L’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso“.

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