Supplenza ATA Covid: si può lasciare per una al 30 giugno

Il personale ATA impegnato su supplenza Covid può lasciare l’incarico fino al termine delle lezioni per accettare una supplenza al 30 giugno, fino al termine delle attività didattiche, o al 31 agosto, annuale. La normativa nel decreto 430/2000.
Un lettore chiede:
Salve, sottopongo alla vostra attenzione questa domanda: ho un contratto ATA su posto Covid fino all’8 giugno. Posso accettare una supplenza fino al 30 giugno?
Il lettore può accettare la supplenza al 30 giugno e lasciare quella all’8 giugno. Infatti, nonostante si tratti di incarico fino al termine delle lezioni, tale supplenza è comunque breve, come tutte le supplenze Covid.
Ricordiamo la normativa.
Possibilità di lasciare la supplenza in corso senza avere sanzioni:
Per altra fino al 30/6. Il personale ATA che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al 30/6 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al 30/6 [Art. 7 comma 2 DM 430/2000].
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