Supplenza ATA con art. 59, può capitare che lo stipendio sia più basso di quello del profilo del ruolo

Svolgere il ruolo per il quale ci si sente più portati, o approfittare di una supplenza che permetta di trascorrere l’anno scolastico nella provincia desiderata. Sono numerosi i motivi per cui il personale ATA di ruolo può accettare supplenza con art. 59. Cosa comporta questo diritto previsto dal contratto scuola.
Che cos’è l’art. 59
L’art. 59 del CCNL afferma
“Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”
inoltre
” L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
Un nostro lettore chiede
salve, sono un cs che si è avvalso dell’art. 59; cambiando area ho visto che il mio stipendio si è abbassato di molto (stavo alla 21), quello che volevo chiedere se è vero che la retribuzione non può essere peggiorativa e che c’è una sorta di assegno compensativo? Posso ricorrere per mantenere la mia retribuzione? saluti
di Giovanni Calandrino – L’assegno ad personam a cui fa riferimento il nostro lettore è applicabile solo nella “Temporizzazione”. Naturalmente questo istituto contrattuale non è attuabile in caso di supplenza ai sensi dell’art. 59 ma solo in caso di assunzione a tempo indeterminato nel nuovo profilo professionale.
In conclusione il nostro lettore, durante la supplenza sul nuovo profilo ha diritto allo stipendio tabellare appartenente alla fascia 0-8 nonostante da collaboratore scolastico si trovi nella fascia 21-27.
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