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Supplenza ATA con art. 59, in caso di mancata convalida punteggio si rientra nel ruolo di precedente titolarità

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Supplenze

Supplenze ATA: alcuni aspiranti accettano supplenza basandosi sull’art. 59 del CCNL ma poi scoprono di avere un punteggio sbagliato (è bene controllare i punteggi in fase di pubblicazione delle graduatorie provvisorie). Quali sono le necessarie conseguenze: perdita della supplenza, nuovo punteggio, rientro nel profilo di titolarità.

Gent.mi, Vi scrivo in merito ad un problema che sta mettendo a rischio il mio contratto lavorativo all’interno della Scuola Pubblica, spero possiate aiutarmi: Ho cominciato come Assistente Amministrativo nel 2018 con un contratto annuale  fino al 31 Agosto del 2019. In seguito ho intrapreso un nuovo percorso come Assistente Tecnico, sempre con contratto annuale, e sono tutt’ora supplente con la stesso profilo nello stesso Istituto. Di recente mi è stato comunicato che, durante una rivalutazione del punteggio, è risultato un errore a mio sfavore:

Il punteggio che avevo dichiarato comprendeva punti 1,60 grazie all’attestato ECDL Advanced, ma secondo l’Istituto di riferimento, questo attestato, non ha alcun valore per la qualifica da Assistente Tecnico e dovranno provvedere a recessione del mio contratto lavorativo. In base ad alcune ricerche, il Decreto Ministeriale 640/17 prevede, invece, un punteggio di 0,55.

Inoltre, chiesi l’aspettativa (art. 59) per il profilo da collaboratore scolastico che ricoprivo precedentemente a tempo indeterminato.

Quali sono le armi a mia disposizione per mantenere il posto da assistente tecnico? O, in alternativa, cosa succede se il mio attuale contratto venisse recesso, visto che sono attualmente in aspettativa riguardo alla mia vecchia mansione? Fiducioso di una vostra cortese e illuminante risposta, rimango in attesa e disponibile per ulteriori informazioni e chiarimenti. Distinti saluti.

di Giovanni Calandrino – In riferimento alla tabella di valutazione titoli annessa al D.M .604/2017, per il profilo di assistente tecnico, la certificazione informatica ECDL livello Advanced è valutata 0,55 punti e non 1,60.

Dunque in ragione della nuova valutazione il DS deve assumere le conseguenti determinazioni ai sensi del dell’art. 7.6 dell’anzidetto decreto.

In caso di invalidazione del contratto, dovrà rientrare nel suo profilo di precedente titolarità (CS) considerato che l’aspettativa ai sensi dell’art. 59/CCNL/2007 non ha più ragione di sussistere.

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