Supplenza ATA come collaboratore scolastico può essere compatibile con secondo lavoro part-time. Risposta USR Marche

Quando è possibile conciliare le supplenze ATA con un secondo rapporto di lavoro. Una tematica che nell’anno scolastico 2020/21 è assai dibattuta perchè le nomine sono tante (si pensi ad es. ai contratti aggiuntivi COVID per far fronte all’emergenza sanitaria), quindi ad essere interessati sono anche lavoratori che svolgono un’altra attività e che hanno presentato la domanda di supplenza senza un riscontro immediato e che ora si trovano a dover scegliere se e come portare avanti le due strade.
Il quesito
Buongiorno. Con un contratto part-time privato di trenta ore, quante ore complessive alla settimana si può lavorare come ata cs? Inoltre quante ore al giorno complessivamente con due contratti di lavoro? La ringrazio anticipatamente
di Giovanni Calandrino – Quando si sottoscrive il contratto a scuola (sia per assunzione in ruolo che per supplenza) si deve essere liberi da precedenti rapporti di lavoro. Con la sottoscrizione del contratto, infatti, sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.
Nello specifico la materia della incompatibilità del personale della scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Una deroga a tali incompatibilità, salvo dei casi eccezionali (esempio imprenditore), è prevista per il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
D’altronde l’art. 58 comma 9 del CCNL/2007 specifica che al personale in part time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
Naturalmente è importante sapere che, non è possibile spezzare l’orario di una supplenza per motivi personali o per motivi di lavoro privato ma solo per completamento orario ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430.
II QUESITO: Inoltre quante ore al giorno complessivamente con due contratti di lavoro?
L’importante è che il secondo lavoro non comprometta l’orario di servizio della scuola, sempre se autorizzato dal DS.
Riportiamo anche la risposta fornita dall’USR Marche ad un quesito simile
“[…] quella di un lavoratore dipendente del settore privato con con- tratto a tempo pieno che maturi il diritto ad essere assunto per 6 ore settimanali nella istituzione scolastica.
Risulta nella fattispecie rispettata la condizione che il dipendente abbia con l’istituzione scolastica un rapporto di part time inferiore al 50% dell’orario d’obbligo.
Inoltre, ai sensi del dlgs 66/2003 in tema di orario di lavoro risulta possibile che la contrattazione collettiva stabilisca un orario massimo di 48 ore settimanali.”