Supplenza ATA al 30 giugno: effetto abbandono della supplenza o richiesta di aspettativa

Lasciare una supplenza conferita fino al 30 giugno: anche se siamo ormai agli sgoccioli del contratto è sempre bene essere informati sui propri diritti e su cosa prevede il CCNL.
sono un’assistente amministrativo le scrivo per ricevere alcuni chiarimenti riguardo a una situazione che mi si è presentata nella gestione del personale ATA le espongo i fatti: Una collaboratrice scolastica ha accettato da ottobre 2020 un contratto al 30/06/2021 (N11) convocata da graduatoria d’istituto III fascia. Recentemente mi ha dichiarato la sua volontà di lasciare la supplenza per problemi di natura familiare/personali. In tal caso a cosa andrebbe in contro?
Secondo le mie conoscenze penso che si applichi ciò che è esposto nel regolamento personale ATA N. 430 del 2000 e in particolare l’art. 7 punto B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: 2) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
E’ corretta questa applicazione al caso sopra esposto? O potrei suggerirle altre alternative tipo “un’aspettativa per motivi personali” o altra tipologia di assenza?
La ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione
di Giovanni Calandrino – ha correttamente individuato il riferimento normativo che deve essere applicato nella fattispecie da lei menzionata.
L’art. 7.1 del D.M. 430/2000 alla lettera B) punto 2 afferma che,
Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
È pur vero che il comma 5 del suddetto articolo novella quanto segue:
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.
Dunque bisogna appurare se il motivo dell’abbandono rientra tra le specificità del comma 5. Caso contrario occorre procedere con decreto sanzionatorio ai sensi del comma 1 sopra riportato.
Il secondo quesito: potrei suggerirle altre alternative tipo “un’aspettativa per motivi personali” o altra tipologia di assenza?
L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio è espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola.
L’art. 18 comma 1 recita: L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.
TIPOLOGIA DI PERSONALE A CUI PUÒ ESSERE CONCESSA
- a tutto il personale assunto a tempo indeterminato (non è necessario aver superato il periodo di prova);
- ai docenti di religione cattolica, sia a quelli con 4 anni di anzianità, sia a quelli sprovvisti;
- al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6).
È quindi escluso il personale assunto per supplenza “breve”.
Considerato che la supplente è su posto al 30.06 può avanzare richiesta di aspettativa per motivi di famiglia, personali.
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