Supplenza al 30 giugno su congedo biennale prima del 31 dicembre non si rescinde anche se titolare dovesse rientrare anticipatamente. Il giudice dà ragione alla UIL Scuola

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La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia interviene sulla questione dei posti disponibili prima del 31/12 liberi per “congedo biennale”.

Con sentenza n. 88/2020 pubbl. il 01/10/2020 RG n. 810/2019 il Giudice del Lavoro del tribunale Ordinario di Reggio Emilia dà ragione ad una collaboratrice scolastica che non avrebbe dovuto essere licenziata dalla scuola per il superamento del periodo di comporto della malattia. La collaboratrice è stata difesa dagli avvocati Domenico Naso, Cinzia Ganzerli e dal sindacato Uil scuola di Reggio Emilia rappresentato da Pasquale Raimondo.

I FATTI

La supplente collaboratrice scolastica sottoscrive un contratto di lavoro presso un Istituto Superiore emiliano per 36 ore settimanali, fino al 30.06.2019, in sostituzione di altra collaboratrice assente dall’1.09 al 31.08 per congedo biennale (assistenza al familiare).

La scuola, come purtroppo spesso accade per tale tipologia di assenza, interpreta la natura giuridica del posto come non vacante prima del 31/12, ma come supplenza temporanea, in quanto per il congedo biennale non vi è la certezza che il posto rimanga disponibile per l’intero anno (può infatti accadere il decesso del familiare e verrebbero così meno i presupposti dello stesso congedo).

La convocazione della scuola è stata quindi fatta precisando che non vi era la certezza della durata della supplenza fino al termine dell’anno scolastico. E il termine di durata al 30.06.2019 viene stabilito per “mere esigenze organizzative”.

Accade così che dopo 41 giorni di malattia la collaboratrice viene licenziata dalla scuola perché quest’ultima applica l’assenza per malattia così come prevista per le supplenze brevi (30 giorni in un anno scolastico) e non quella per le supplenze fino ad almeno il 30/6 (9 mesi di comporto retribuiti in misura integrale per i primi 30 giorni e nella misura ridotta del 50% per il restante periodo).

LA DIFESA

La UIL scuola di Reggio Emilia, rappresentata da Pasquale Raimondo, e gli avvocati Domenico Naso del foro di Roma e Cinzia Ganzerli del foro di Mantova, difendono in giudizio la supplente con le indicazioni contenute espressamente nella norma, in particolare il DM 430/2000 in cui è ben specificato che tutti i posti che si rendono disponibili prima del 31/12 sono supplenze che devono essere assegnate direttamente fino al 30/6 e non rientrano invece, come sostenuto dalla scuola, in quelle temporanee. Data la natura del contratto andava quindi applicato il regime di miglior favore in termini di assenza della malattia.

LA SENTENZA

Il giudice dà pienamente ragione alla difesa sottolineando che:
• La supplenza rientra in quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui all’art. 1 b) DM n. 430/2000 e non nel caso previsto dalla lettera c) della stessa norma. • Il CCNL Scuola del 29.11.2007 (art. 19 co.10) prevede il diritto del personale ATA, in caso di contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, di cui i primi trenta giorni retribuiti al 100%. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico, la retribuzione spettante al personale è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
• Ritiene quindi illegittimo il licenziamento dal momento che, per le supplenze temporanee fino al termine delle attività, di il periodo di comporto è superiore, è fondata anche la domanda di risarcimento del danno.
• La ricorrente ha il diritto di ottenere il pagamento del 50% della retribuzione per i primi trenta giorni di malattia che sono stati erroneamente retribuiti al 50%; inoltre gli ulteriori giorni di malattia vanno retribuiti al 50%; spetta poi alla ricorrente la retribuzione dal giorno del licenziamento (18.04.2019) al termine del contratto (30.06.2019).

E aggiunge:

Una volta che nel contratto è stato indicato tale termine (ndr 30/6), non è rilevante che nella convocazione sia stato indicato che non era noto quanto la collaboratrice sostituita sarebbe rientrata. Infatti il rientro anticipato non avrebbe comunque potuto comportare la risoluzione del rapporto con X la quale aveva comunque il diritto di rimanere in servizio fino al termine del contratto”.

Quest’ultima affermazione contenuta nella sentenza è di notevole importanza, perché ancora una volta conferma (come già evidenziato da altre sentenze sull’argomento) che quando si firma un contratto l’eventuale rientro anticipato del titolare non fa venire meno il rapporto di lavoro del supplente che deve pertanto rimanere in servizio fino alla data di scadenza indicata nello stesso contratto.

Purtroppo tale principio non è sempre rispettato dai dirigenti scolastici.

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