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Supplenza al 31 agosto, 30 giugno e breve: cosa succede in caso di infortunio sul lavoro

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In caso di infortunio sul lavoro, il docente supplente ha le medesime tutele del personale di ruolo. Anche i titolari di supplenza breve.

Prima di rispondere al quesito ricordiamo come viene retribuita la malattia per i docenti con incarico al 30/06 e al 31/08 nonché ai docenti con supplenza breve.

Malattia docenti con contratto al 30/06 e 31/08

Le disposizioni di riferimento sono contenute nel CCNL 2019/21, nello specifico nell’art. 35, commi 3 e 4, secondo cui il personale (docente e ATA) con contratto al 30 giugno o al 31/08, assente per malattia:

  • ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico;
  • nel limite del triennio, ha una retribuzione, in ciascun anno scolastico, pari al 100% nel prime mese, al 50% nel secondo e terzo mese, mentre per il restante periodo ha solo diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Malattia docenti con contratto di supplenza breve

Sempre ai sensi del CCNL 2019/21, nello specifico del comma 6 del succitato art. 35, in caso di assenza per malattia, il personale (docente e ATA) titolare di supplenza breve, nei limiti della durata del rapporto di lavoro:

  • ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, giorni retribuiti al 50%

Infortunio sul lavoro

Le assenze dovute a infortunio sul lavoro del personale docente (e ATA), sia di ruolo che a tempo determinato, sono disciplinate dall’art. 20 del CCNL 2006-2009, tuttora in vigore per quanto non espressamente previsto nel CCNL 2016/18 e 2019/21. Così leggiamo nel predetto articolo 20, commi 1 e 3 (il comma 2 riguarda la malattia riconosciuta come causa di servizio):

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

Dunque:

  • in caso di infortunio sul lavoro, il periodo di malattia, necessario alla completa guarigione clinica, non si calcola ai fini del limite massimo del diritto di conservazione del  posto; 
  • durante il periodo suddetto al dipendente spetta la retribuzione al 100% di cui all’art. 17/8 lettera a. del CCNL 2007 (tuttora in vigore), ossia intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti, con esclusione di ogni altro compenso accessorio;
  • le disposizioni in esame si applicano anche al personale supplente nei limiti della durata della nomina nonché in caso di un’ulteriore nomina che arrivasse nel corso dell’infortunio in esame.

In sostanza, per i supplenti, siano essi al 30/06, al 31/08 o con supplenza breve (la disposizione non fa distinzione alcuna):

  • il periodo di malattia dovuto ad infortunio sul lavoro non rientra nel calcolo dei 9 mesi (in un triennio) di conservazione del posto per i supplenti con contratto annuale (31/08) o sino al termine delle attività didattiche (30/06) ovvero nel computo dei 30 giorni annuali per i docenti con supplenza breve;
  • durante il periodo succitato i supplenti di cui sopra avranno la retribuzione al 100%;
  • le tutele suddette operano anche nel caso in cui scadesse il contratto e arrivasse, durante l’infortuno (ossia durante il periodo in cui non sia ancora intervenuta la guarigione clinica dall’infortunio sul lavoro in questione), una nuova supplenza.

Sottolineiamo che, in merito al comma 3 sopra riportato, si è espresso anche l’ARAN con un parere (CIRS34 del 24/02/21) relativo alle assenze per malattia dovute a causa di servizio di cui al comma 2 del medesimo art. 20 summenzionato. Il parere, sebbene riguardi le predette assenze, riporta il citato comma 3 e, laddove chiarisce la disposizioni relative alla malattia come causa di servizio, evidenzia come le previste tutele, grazie proprio al comma 3, riguardino anche il personale a tempo determinato.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Attualmente in servizio presso una scuola a Roma. Sono in infortunio sul lavoro dal 21 ottobre e la mia supplenza scade il 18 dicembre. Se l’Inail dovesse prorogarmi l’infortunio e nel frattempo mi arriva una convocazione come posso procedere? Posso differire la presa di servizio? e se si per il tempo tra l’accettazione della supplenza e la presa di servizio maturerò punteggio? Grazie anticipatamente

Rispondiamo che, stando alle disposizioni contrattuali sopra illustrate, al lettore spetterebbe il contratto con retribuzione al 100%. Se nel corso della nuova supplenza poi guarisse clinicamente, lo stesso rientrerebbe in servizio. Il lettore, infine, maturerebbe punteggi anche durante l’assenza, considerato che percepirebbe lo stipendio.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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