Supplenza 2022 per i docenti di ruolo con art. 36. Cosa significa “altra classe di concorso o grado di scuola”. ESEMPI
Supplenze per l’anno scolastico 2022/23: l’Ufficio Scolastico di Reggio Calabria ha pubblicato un importante chiarimento sull’art. 36 del CCNL che permette ai docenti di ruolo di accettare un incarico a tempo determinato per altra classe di concorso o grado di scuola.
L’art. 36 del vigente CCNL comparto scuola consente ai docenti già in ruolo di “accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Il docente con contratto a tempo indeterminato può, quindi, accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola (nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo), mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.
A titolo esemplificativo
- il docente titolare di scuola dell’infanzia non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, può invece accettare la
supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado - il docente titolare di scuola primaria non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria, può invece accettare la supplenza
ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado. - il docente titolare di scuola secondaria di I grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella
scuola secondaria di primo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado
o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno. - il docente titolare di scuola secondaria di II grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno
nella scuola secondaria di secondo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di
II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno
La nota dell’ufficio Scolastico