Supplenti docenti e ATA, tre giorni di permesso retribuito anche per loro: le novità del nuovo contratto scuola

Con il nuovo contratto scuola arrivano novità per quanto riguarda i permessi retribuiti che adesso varranno anche per i supplenti docenti e ATA.

Il testo dell’ipotesi di CCNL riporta infatti che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ovvero il docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Si specifica che per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.

In generale, il comma 1 dell’articolo 35 dell’ipotesi di contratto, riporta che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato.

TESTO FIRMATO [PDF]

Rinnovo contratto scuola, c’è la firma! 124 euro (lordi) in più per docenti, 94 per Ata, 190 per Dsga. Formazione e permessi: le novità

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