Supplenti Covid: proroga contratto al 30 giugno, cosa cambierebbe. Emendamento Milleproroghe
Decreto Milleproroghe 2021: il M5S, a firma Virginia Villani, ha presentato un emendamento per la proroga dei contratti COVID (insegnanti e personale ATA) fino al 30 giugno 2021. Naturalmente non sappiamo ancora se l’emendamento sarà considerato ammissibile e se potrà rientrare nel provvedimento definitivo.
Le supplenze “Covid” fanno riferimento a quell’organico aggiuntivo di personale docente e ATA chiamato nell’anno scolastico 2020/21 per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Le supplenze sono conferite dai dirigenti scolastici attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’Istituto, in quanto “incarichi temporanei” con data di scadenza max ultimo giorno di lezione (data varia nelle Regioni in base al calendario scolastico).
Dopo una lunga battaglia per l’eliminazione della clausola di risoluzione per giusta causa in prima battuta prevista, adesso è la volta della data di termine del contratto.,
Il contratto potrebbe quindi trasformarsi in “supplenza fino al termine delle attività didattiche” con le conseguenti modifiche relative alle assenze per malattia.
L’art. 19 “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” del CCNL del 29.11.2007 sancisce infatti una diversa normativa per l’assenza per malattia del personale scolastico assunto a tempo determinato a seconda che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.
Contratto al 30 giugno
In base ai commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Contratto supplenza breve
Il comma 10 dello stesso articolo stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
Non rimane che attendere l’esito dell’esame degli emendamenti al Milleproroghe.