Supplenti COVID al 30 dicembre e docenti su posto di potenziamento: partecipano ai Consigli di Classe?

I Docenti supplenti con contratto COVID al 30 dicembre 2021, svolgono in maniera prioritaria il recupero degli apprendimenti. Partecipano ai consigli di classe o forniscono da “esterni” soltanto elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito dagli alunni che seguono? Stesso quesito per i docenti di ruolo su posto di potenziamento. Chiarimenti.
Rubrica Consulenze – Partecipazione ai Consigli di classe – Supplenti COVID
Un gentile insegnante ci chiede un parere:
“Sono stato assunto come docente di potenziamento per alcuni ragazzi fino al 30/12, con 7 classi diverse in una scuola secondaria di primo grado. La mia partecipazione ai consigli di classe è obbligatoria oppure no? Cosa dice la normativa scolastica a riguardo? Non trovo una risposta chiara. Tengo a precisare che il mio è un contratto COVID al 30 dicembre 2021; le mie attività scolastiche corrispondono al recupero degli apprendimenti per piccoli gruppi di ragazzi che porto fuori dalla classe durante le ore di lezione; a prescindere da tutto devo dare precedenza alle supplenze in caso di assenza dei colleghi.”
Supplenti COVID al 30 dicembre 2021 – Destinati al recupero degli apprendimenti
Com’è noto l’articolo 58, comma 4-quater, del decreto-legge n.73/2021 ha stanziato circa 422 milioni di euro per incrementare le unità di personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, fino al 30 dicembre 2021. Trattasi di personale docente aggiuntivo. Quest’ultimo, secondo quanto stabilito dal DL n.73/2021, è destinato al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia.
Con il Piano scuola 2021-2022 sono stati forniti suggerimenti operativi per l’utilizzo del personale docente aggiuntivo:
“Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l’organizzazione dei trasporti, resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio:
- riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi;
- articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione;
- aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;
- diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti”.
Le risorse aggiuntive di personale docente possono dunque essere impiegate, nei limiti temporali e finanziari previsti, per la migliore organizzazione di tempi, spazi, gruppi di apprendimento che, ove necessario ai fini del recupero, possono anche risultare temporaneamente articolati.
Consigli di classe: supplenti COVID partecipano?
Una volta specificata la natura giuridico/normativa dei supplenti COVID al 30 dicembre 2021, andiamo a rispondere al quesito del nostro insegnante.
Partiamo da quanto previsto dal Dlgs 62/2017, art. 2 comma 3:
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti
che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione
cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.”
Il nostro docente rientra nelle due fattispecie qui sopra descritte:
1) I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni…
Se per curricolari intendiamo attività svolte durante l’orario delle lezioni [è questo il caso].
2) I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa
Ciò che ha a che fare con il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali secondo il curricolo d’Istituto, è ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa.
Dal combinato disposto di questi due assunti, riteniamo che il docente debba essere presente ai Consigli di classe (con o senza scrutinio, indifferente), partecipando alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
Partecipazione dei docenti POTENZIAMENTO e COVID ai consigli di classe in caso di sole attività destinate all’arricchimento dell’offerta formativa e/o svolte in orario extra-curricolare
Per tale categoria di insegnanti, sia di ruolo Potenziamento e supplenti COVID, che non siano titolari della classe, vale quanto specificato sempre dal D. Lgs. 62/2017, art. 2, comma 3:
“I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.”
La redazione di Orizzontescuola ritiene che tali docenti non debbano partecipare fisicamente ai Consigli di classe ma che in via preventiva debbano fornire ad essi o al docente interessato una relazione contenente appunto gli elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
Tuttavia alcune istituzioni scolastiche [una minoranza, secondo le nostre ricerche] emettono circolari con disposizioni di servizio corrispondenti alla partecipazione fisica dei docenti in oggetto ai Consigli di classe, in quanto ritengono che tali insegnanti possano fornire gli elementi conoscitivi in sede di scrutinio per l’appunto.