Supplenti COVID 19 saranno chiamati da graduatorie di istituto, quanto dura il contratto. Interrotto solo per lockdown nazionale o singola scuola?
Supplenti Covid: presto saranno chiamati dalle scuole a ricoprire quegli incarichi temporanei disposti in base all’OM n. 83 del 5 agosto 2020 “Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nel’anno scolastico 2020/21 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”
Quando si assume servizio
Le supplenze potranno essere assegnate fin dal primo giorno di lezione (diverso in base ai calendari regionali). In ogni caso la decorrenza giuridica ed economica dovrà essere dal giorno della presa di servizio.
La scadenza del contratto è l’ultimo giorno lezione (diverso in base ai calendari regionali).
I contratti verranno trattati come supplenze temporanee per quanto riguarda assenze, malattie, permessi, aspettative.
Da quali graduatorie
Personale docente: graduatorie di istituto
Personale ATA: graduatorie di istituto
Risoluzione per giusta causa
La circolare sottolinea come in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa.
Cosa si intende per “sospensione delle attività didattiche in presenza”: lockdown nazionale o sospensione lezioni per singola classe o scuola?
Riportiamo la risposta fornita dalla Sen. Granato (M5S) a questa richiesta
Scarica l’ordinanza sulle disposizioni per i supplenti COVID