Supplente svolge secondo lavoro, “non ero a conoscenza della norma”. Rischia condanna per danno erariale? Ecco cosa hanno detto i giudici
Il Procuratore regionale ha convenuto chiedendone la condanna di un docente pari al totale degli emolumenti erogati dalla società presso la quale ha lavorato nei periodi in cui l’attività lavorativa svolta per la suddetta società ha coinciso con il servizio prestato presso istituti scolastici pubblici, per il danno erariale che si sarebbe prodotto in conseguenza della violazione da parte del medesimo della disciplina in materia di incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego. Diverse sono le pronunce della Corte dei Conti su tale questione, che vedono quasi sempre i dipendenti soccombere.
I fatti
Sarebbe stato esposto che il convenuto assunto con contratto di lavoro a tempo parziale c.d. verticale per svolgere le mansioni di bagnino presso gli stabilimenti balneari, nel caso in commento, il Pubblico Ministero ha riferito che dalle indagini svolte è emerso che il dipendente in questione ha svolto plurime supplenze in diversi istituti scolastici dichiarando espressamente, all’atto dell’assunzione, “di non trovarsi in nessuna della situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 508 del D. Lgs n. 297/1994 o dell’articolo 53 del D. Lgs n. 165/2001” e che, in considerazione della falsità delle attestazioni rilasciate in sede di costituzione dei vari rapporti di lavoro, a suo carico è stato instaurato procedimento penale. Nel caso in questione si pronuncia la Corte dei Conti per la Liguria con sentenza 83/2022
Sussiste l’esclusività con la Pubblica Amministrazione
La normativa regolante la materia è permeata dal principio di esclusività cui soggiacciono i dipendenti pubblici, i quali, in virtù dell’art. 98, comma 1, della Costituzione, sono avvinti all’ente di appartenenza dall’obbligo – funzionale al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione perseguiti dall’art. 97 della Carta fondamentale – di destinare integralmente alle attività d’istituto le proprie energie lavorative, e dal correlato divieto di disperdere tali energie in altre attività lavorative, al di fuori dei limitati casi normativamente consentiti.
Dall’ambito soggettivo del divieto sull’incompatibilità, ricorda la Corte, sono esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali (art. 1, commi da 56 a 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001).
Non chiedere l’autorizzazione alla PA per lo svolgimento di incarichi extra determina rischio di danno erariale
Nel caso di specie, il danno erariale, osserva la Corte, discende dalla violazione del dovere strumentale di chiedere all’amministrazione pubblica di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra lavorativi e dall’inadempimento al conseguente obbligo di riversare alla stessa amministrazione i compensi indebitamente percepiti.
Come la Sezione ligure ha recentemente avuto modo di rilevare, le prescrizioni in materia di incompatibilità sono “volte a garantire il corretto e il proficuo svolgimento dell’attività amministrativa. La richiesta di autorizzazione consente, invero, all’Amministrazione di verificare in concreto ed ex ante se l’espletamento dell’attività sia suscettibile di determinare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazioni di conflittualità con gli interessi pubblici primari alla medesima facenti capo, oltre alla possibilità per il dipendente d’impegnarsi in un’ulteriore attività senza pregiudizio delle mansioni svolte nella struttura di appartenenza, nonché delle posizioni di responsabilità attribuite” (Sez. Liguria, n. 52 del 15 giugno 2022).
Il danno è dunque costituito dal totale delle somme indebitamene erogate dalla società nei periodi di sovrapposizione e non versate al conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente.
Non è plausibile che un dipendente della PA ignori il divieto di mantenere il secondo lavoro non autorizzato
Nel caso in questione, afferma la Corte, è implausibile che all’atto dell’assunzione alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica il convenuto ignorasse il divieto di mantenere il precedente impiego , sol che si consideri la circostanza che, come risulta dalla documentazione versata in atti, al momento della stipula dei vari contratti di docenza il medesimo ha dichiarato, falsamente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 508 del d. lgs n. 297/1994 o dall’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001.
Come si quantifica il danno?
In merito, infine, alla quantificazione del danno da risarcire, in accoglimento della domanda attorea e in conformità con gli approdi delle Sezioni Riunite (sentenza 12 ottobre 2020 n. 24/QM e sentenza 11 ottobre 2021 n. 13/QM), il Collegio ritiene che la stessa debba avvenire al lordo delle ritenute di legge.