Supplente di docente non vaccinato guarito da Covid: “quando rientrerà dovrò farmi da parte?” Cosa non funziona nella normativa

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Supplenze anno scolastico 2021/22: una questione delicata è relativa alla sostituzione del personale sospeso perché non ha aderito all’obbligo vaccinale del DL 172/2021 e al loro ritorno alla prestazione lavorativa dopo l’adempimento vaccinale o la guarigione da Covid.

Qualche giorno fa ci ha scritto una docente supplente chiedendo se sia corretto che il docente che sta sostituendo rientri in servizio dopo aver contratto il Covid e quindi non sia più sospeso per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale imposto dal DL 172/2021 per il personale scolastico.

“Immagino che se lei dovesse rientrare a scuola a me non resterebbe che farmi da parte, giusto?

Mors tua, vita mea

Il docente supplente fa gli scongiuri perché il docente indicato come “no vax” possa non fare rientro a scuola (e rimanga sospeso). E’ corretto?

Proviamo a ragionare sulla normativa.

Posto che tutti i docenti che avviano una supplenza (ci perdoni il singolo caso) indicano il percorso avviato in classe sicuramente migliore rispetto a quello del titolare, dobbiamo riflettere anche su alcune circostanze

  • è stata la scelta del docente “no vax” a determinare la supplenza. Ipoteticamente ne sarebbe potuta arrivare anche una più vantaggiosa, ma riteniamo che ciò non sia accaduto.
  • il docente “no vax” chiedendo il rientro a scuola dopo l’avvenuta guarigione da Covid non infrange nessuna legge (neanche non adempiendo all’obbligo vaccinale, a meno che non sia over 50, ma questo è un altro discorso) ma esercita il diritto stabilito da un DL adesso trasformato in Legge n. 3 del 21 gennaio 2022

Abbiamo proposto un approfondimento normativo sul rientro in servizio del docente non vaccinato dopo guarigione da Covid in questo articolo

Docente non vaccinato: come può rientrare a scuola dopo guarigione da Covid?

Le caratteristiche delle supplenze per la sostituzione di docenti sospesi

Una riflessione più accurata va invece fatta sulle caratteristiche delle supplenze attribuite per la sostituzione dei docenti sospesi.

Orizzonte Scuola già il 26 novembre scorso, in occasione della pubblicazione del testo del DL in Gazzetta Ufficiale aveva messo in evidenza come il testo avesse preso innanzitutto in considerazione solo il personale docente e non il personale ATA, “bug” poi corretto nella versione finale del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventato

““4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa”

Nel testo finale è dunque rimasto intatto il diritto del lavoratore sospeso di fare rientro in servizio e di interrompere la sospensione. Di conseguenza il contratto del personale supplente non ha una tutela.

Non entriamo nel merito del singolo contratto (a nostro parere la data del 10 giugno è errata, ma consigliamo alla collega di contattare un sindacato territoriale) ma i docenti avrebbero dovuto protestare non perché il docente titolare esercita un diritto sancito dalla Legge, ma perché la legge stessa ha dimenticato i diritti del supplente.

L’espressione “farsi da parte” è molto forte e ne condividiamo il senso e il rammarico, che però non va riversato nei confronti del collega che rientra in servizio esercitando il proprio diritto, ma – nei tempi giusti, non ci risultano richieste da parte dei supplenti in tal senso  – quando il provvedimento era in esame sarebbe stato giusto far sentire la propria voce.

Ed è giusto farlo anche quando il caso non ci interessa in prima persona, quando pensiamo di non essere coinvolti nella situazione indicata.

E il fatto che il personale sospeso sia un numero non rilevante (alla data del 29 gennaio 2022 il Ministero certifica una costante di 0.2 unità di personale docente e ATA sospeso) non significa che se le supplenze “ballerine” interessano poche persone non vuol dire che non abbiano dignità di tutela.

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