Supplente da Graduatoria di Istituto (docente, ATA), mi spetta il pagamento dei sabati e delle domeniche? La scheda
La materia è regolata dall’art. 40 comma 3 (docenti) e l’art. 60 (personale ATA) del CCNL/2007: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio”. Anche nel caso in cui il docente abbia completato l’orario settimanale ordinario, è prevista la retribuzione della domenica, in conformità all’art. 2109, comma 1, del Codice Civile.
Anzianità di servizio e retribuzione della domenica
La domenica, riconosciuta nell’anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, coincide con il termine della supplenza. Questo riconoscimento vale solo se il docente ha completato l’intero orario settimanale ordinario.
Un docente supplente con nomina a tempo pieno che copra l’intero orario settimanale di servizio per la scuola in questione (come 25 ore nella scuola dell’infanzia, 24 nella primaria, e 18 nella secondaria) ha diritto alla retribuzione di sabato e domenica (art. 43 comma 5 del CCNL/2019).
Altri casi in cui è previsto il pagamento
In caso di completamento orario in altre scuole, purché sia relativo allo stesso grado d’istruzione o al medesimo profilo professionale per il personale ATA.
Il pagamento del sabato deve avvenire anche se questo è indicato come giorno libero. Vedi ARAN con nota del 28 aprile 2008
Nel caso in cui il contratto scada con l’ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale, anche se questo giorno cade di venerdì o sabato, la domenica (e il sabato, se festivo) deve essere comunque retribuita.
In caso di incarico che non copre l’intero orario settimanale, il sabato e la domenica saranno ricompresi solo se il titolare si assenta nuovamente a partire dal lunedì successivo.
Mentre chi completa l’orario settimanale ha diritto al pagamento del sabato e della domenica indipendentemente dall’assenza del titolare.