Supplente ATA con art. 59: se il punteggio sarà sbagliato rientrerà nel profilo di provenienza

Supplente con art. 59: in caso di mancata convalida titoli rientra nel profilo di ruolo.
Un nostro lettore chiede
Sono un collaboratore di ruolo che ha accettato una supplenza da amministrativo con art. 59. Dopo due mesi non ho ancora la convalida dei titoli ma se alla convalida questa non risultasse positiva e ci fosse una risoluzione del contratto io devo rientrare sul mio posto di ruolo o aspettare giugno che finisca L aspettativa senza retribuzione? Grazie maria
di Giovanni Calandrino – il personale ATA che accetta, nell’ambito del comparto scuola, contratti annuali ai sensi dell’art. 59 è di fatto collocato in “aspettativa” dal proprio ruolo di appartenenza. Aspettativa che sussiste e soprattutto risulta vincolata alla durata del contratto a tempo determinato, dunque se viene a mancare il principio di diritto alla richiesta d’aspettativa il dipendente deve rientrare necessariamente allo stato giuridico di appartenenza. In questo caso è ricollocato al profilo di collaboratore scolastico contestualmente alla risoluzione contrattuale nel profilo di assistente amministrativo.
COSA ACCADE AL COLLABORATORE SCOLASTICO GIÀ NOMINATO?
in questo caso lei rientra nel ruolo di precedente titolarità ovvero di collaboratore scolastico e la scuola deve mantenere in servizio anche il CS che aveva nominato per la sua sostituzione.
Il contratto non si può risolvere
L’articolo 18, comma 2 lettera c), del CCNL del 04/08/1995, disponeva quanto segue:
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono, comunque, indicati:
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;
Nel contratto del 1995 dunque era prevista la risoluzione del contratto del supplente in caso di rientro anticipato del titolare.
Tale disposizione non è stata più ripresa dai contratti successivi e, come chiarito anche dall’Aran, la stessa non va più applicata.