Sulla pagella si può scrivere che i giudizi e i voti sono riferiti al PEI o al PDP? Cosa dice la normativa e come tutelarsi da eventuali ricorsi

Una delle domande che sovente si pongono docenti e dirigenti scolastici, giustamente diciamo, è quella relativa alla circostanza della indicazione sulla scheda di valutazione e/o pagella che i giudizi, o i voti numerici, facciamo riferimento al PEI o al PDP elaborato per l’alunno. Si può o non si può scrivere? La normativa lo prevede chiaramente? Lo vieta? O semplicemente tace sulla questione? Il riferimento che è necessario fare è alla norma esplicita (non per le pagelle o le schede, naturalmente, che prevede che nessuna indicazione può essere posta nei diplomi rilasciati a seguito del superamento dell’esame di Stato.
Cosa prevede il DL 62/17 all’articolo 11 comma 15 per il primo ciclo e cosa prevede l’articolo 20 comma 2 per il secondo ciclo dell’Istruzione italiana.
Il DL 62/17 all’articolo 11 (Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) comma 15
“Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove”.
Il DL 62/17 all’articolo 20 (Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) comma 2
“La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate”.
La valutazione periodica e annuale
Dunque, come visto, mentre ci sono norme specifiche per gli esami di Stato conclusivi dei due cicli di studio, Primo e Secondo, e per il rilascio del titolo di studio, non ve ne sono, oggi almeno, espressamente si intende, per la valutazione periodica e annuale non ci sono norme specifiche. Si deve, è necessario farlo, lavorare per analogia giuridica e per fattispecie simili. Dovrebbe, infatti, essere, assolutamente, implicito che quello che non può essere effettuato e disposto per il rilascio di un diploma non si può fare neppure sulla scheda di valutazione (quella che appelliamo e definiamo come pagella).
La scheda come atto amministrativo
È utile fornire una definizione di scheda prima di addentrarci sulla questione. La scheda di valutazione è un atto amministrativo, ovvero lo strumento adoperato da un’autorità amministrativa al fine di svolgere la sua funzione amministrativa. Con la pagella o la scheda di valutazione, dunque con questo particolare atto amministrativo, la pubblica amministrazione persegue i fini pubblicistici. Tra gli atti amministrativi si annoverano i provvedimenti amministrativi che rappresentano una manifestazione all’esterno della volontà della pubblica amministrazione e che, inoltre, vengono emanati nella fase decisoria del procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo (che nel caso della valutazione dura un intero quadrimestre o anno scolastico) è costituito proprio da una serie di atti (le interrogazioni, i compiti in classe), eterogenei tra loro, al fine di emanare un provvedimento espresso (che si sostanzia, nel consiglio di classe con lo scrutinio. La pagella, inutile ribadirlo, essendo ovvio, è un atto amministrativo che potrebbe essere necessario mostrare all’esterno. Non è una comunicazione, con il carattere della riservatezza, alla famiglia. È altro, è proprio un atto amministrativo con tutte le caratteristiche che lo definisco e lo garantiscono. Ragion per cui è necessario osservare la normativa sulla privacy contenendo, la stessa, dati assai sensibili. Ricordiamo che il documento diffuso dal “Garante per la protezione dei dati personali” denominato “La scuola a prova di privacy”, edizione 2023, recita “anche qualora una norma di legge o di regolamento ne preveda la pubblicazione, è comunque imprescindibile rispettare, con riguardo ai dati “comuni”, i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (principi del Codice della Privacy, a cui corrispondono i principi di minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione predefinita – privacy by default). I (vecchi) dati sensibili, ora “categorie particolari di dati” possono essere pubblicati solo quando sia indispensabile per le finalità di trasparenza, mentre i dati inerenti lo stato di salute non possono mai essere diffusi”. Ed indicare che la valutazione si riferisce ad obiettivi minimi contenuti nel PEI o nel PDP equivale a diffondere “dati inerenti lo stato di salute non possono mai essere diffusi”. Un problema si porrebbe sulla valutazione di quanto indicato sul documento “La scuola a prova di privacy” che recita in maniera esplicita due avvertimenti:
- “il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente”;
- “Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati relativi alla salute. Non è consentito, ad es., pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai dati degli allievi con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad es. i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato”.
Le due indicazioni, però, non fanno riferimento esplicito alle schede di valutazione o alle pagelle che, in linea di principio, non potrebbero essere diffuse a persone terze rispetto a docenti di classe, personale di segreteria, dirigente scolastico.
Le indicazioni riservate
Eventuali indicazioni a carattere personale e di tipo riservato potrebbero (di fatto molti lo fanno, forse sulla scorta della pregressa normativa, non più vigente e sulla poco chiarezza dell’opuscolo “La scuola a prova di privacy”) essere indicate solo se vi fosse una apposita norma specifica che lo consenta. È più che un consiglio, in effetti. Fino al 2020, quando vigeva l’Ordinanza Ministeriale numero 90 del 2001, l’art. 15 c. 6 che recitava «Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali» la scelta dell’indicazione risultava non solo necessaria ma giuridicamente voluta. Ma tale Ordinanza Ministeriale n, 90 è stata disapplicata proprio dal DI 182/20 poi in parte ulteriormente modificato dal Decreto interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023. L’articolo 21, nello specifico, al comma 4 recita “Con l’entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90”. Dunque, che fare? Un consiglio certamente lo possiamo dare: applichiamo ciò che la normativa vigente (non semplicemente un opuscolo che pure è importante) chiede esplicitamente e tutela il docente da ogni eventuale ricorso ai tribunali amministrativi.