Studenti uditori nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello: un esempio di Regolamento
Al fine di arginare almeno in parte l’elevata dispersione scolastica, particolarmente significativa, ciascun istituto interessato dovrebbe proporsi di venire incontro alle particolari esigenze che si possano manifestare, specialmente nei corsi serali laddove gli iscritti sono adulti con impegni lavorativi e familiari non prevedibili e spesso non derogabili. L’opportunità di frequenza da studente uditore – scrive Lucia Pilleri – può rappresentare un’esperienza di scolarizzazione importante, e deve essere pensata come strumento di sostegno e di orientamento per gli adulti che intendono prepararsi per gli esami integrativi, esami di idoneità o per l’esame di Stato anche come privatisti.
La scolarizzazione
L’opportunità di frequenza da studente uditore è pensata come strumento di sostegno e di orientamento per gli adulti che intendono prepararsi per le sessioni di valutazione per l’inserimento nei livelli dei periodi didattici da parte delle sottocommissioni per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini della stesura del Patto Formativo Individuale (PFI, art.5 comma e) DPR 263/2012) o per l’esame di Stato anche come privatisti.
Studenti uditori ai corsi serali gli adulti
Possono presentare domanda di iscrizione come studenti uditori ai corsi serali – come si legge nel Regolamento per “Studenti uditori nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello” realizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Russo” di Monopoli (BA), diretto con grande competenza dal dirigente scolastico prof. Adolfo Marciano – gli adulti (maggiorenni) che intendano, nell’anno scolastico successivo, iscriversi ai percorsi di istruzione degli adulti di questo Istituto e che a seguito di un colloquio con i docenti del consiglio di classe della classe richiesta, vengano valutati idonei alla frequenza. Lo studente uditore redige domanda su un modello prestampato che realizzerà ciascuna scuola ed è inserito in un apposito elenco. La frequenza al corso richiesto può essere consentita (si tratta pur sempre di una proposta adattabile alle singole realtà territoriali e alle necessità della comunità scolastica) dal primo giorno del secondo quadrimestre di ogni anno scolastico fino al termine dello stesso.
Delibera positiva in tal senso del consiglio di classe della classe
Condizione necessaria perché uno richiedente venga ammesso alla frequenza delle lezioni in qualità di uditore è la delibera positiva in tal senso del consiglio di classe della classe per cui è stata fatta richiesta. Il Dirigente, sentito il referente dei corsi serali, tenuto conto della numerosità del gruppo classe, della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostacolare l’accettazione della richiesta, dispone l’ammissione o la non ammissione dello studente uditore. L’ammissione dello studente maggiorenne non è soggetta a vincoli, se non quelli posti dal Dirigente Scolastico che motiva, seguendo i dettami della legge 241/1990, l’eventuale esclusione.
A cosa deve attenersi lo studente?
Lo studente uditore, come si legge nell’ottimo Regolamento, che si allega come esempio di eccellente scuola, per “Studenti uditori nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello” realizzato dal brillante e attivissimo Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Russo” di Monopoli (BA): è obbligato a rispettare il regolamento di istituto e, in caso di infrazioni potrà essere deliberata, in qualsiasi momento, la definitiva esclusione dalle lezioni, ha facoltà di assistere alle lezioni della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti; ha facoltà di sostenere le prove di verifica ma non sarà soggetto a valutazione né in corso d’anno né a fine anno scolastico, e perciò non verrà valutato in sede di scrutinio; altresì, ed in conseguenza, non è richiesta la giustificazione delle assenze o dei ritardi, pertanto non ha diritto ad alcuna attestazione di frequenza.
Lo status di uditore e i permessi studio di cui alle 150 ore
Lo status di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata dello status stesso, non può consentire di fruire dei permessi Diritto allo studio – così dette 150 ore – per gli studenti lavoratori.
04.03.2021 – ALLEGATO – Regolamento per la frequenza di studenti uditori