Studenti risarciti perché stressati da negligenze burocratiche e lo stop a compiti assegnati dopo l’orario di scuola con registro elettronico

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Il provvedimento del MIM del giorno 11 luglio 2024, con il quale si vieta l’utilizzo del telefonino dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, passando dall’utilizzo del registro elettronico non esclusivo sulle modalità di assegnazione dei compiti ha suscitato un notevole dibattito. Ma vorremmo soffermarci anche su un aspetto tutt’altro che irrilevante. Quel “vizio” oramai consolidato consistente nell’assegnare i compiti agli studenti tramite il registro elettronico a qualsiasi ora del giorno per non parlare di quello che succede durante i giorni festivi.

Va preservato il diritto dell’utenza ad evitare lo stress

Nel 2000 fece discutere una sentenza della Cassazione con la quale venne condannata una nota università italiana a risarcire una studentessa di 750.000 lire come risarcimento per il ritardo con il quale era stata effettuata la correzione di una graduatoria dalla quale era stata ingiustamente esclusa.

Questo fatto avrebbe compromesso la sua carriera scolastica. La Cassazione sul punto osservò che è lecito risarcire uno studente se stressato per le negligenze derivanti dalla burocrazia dell’Università e la malacreanza di certi impiegati.

Lo stress, per l’Istituto Superiore di Sanità consiste nella risposta psicologica e fisiologica che l’organismo mette in atto nei confronti di compiti, difficoltà o eventi della vita valutati come eccessivi o pericolosi. La sensazione che si prova in una situazione di stress è di essere di fronte ad una forte pressione mentale ed emotiva. La Giurisprudenza si è pressoché occupata di stress soprattutto in ambito lavorativo. Condannando plurime volte datori di lavoro non rispettosi dell’articolo 2087 del C.C violando il DLGS 81/2008. Lo Stress causa malattie psicosomatiche, disturbi del sonno, ansia e depressione che provocano disarmonia fra sé stessi e il proprio lavoro.

Come è risaputo tra la scuola e lo studente sussiste un rapporto di natura contrattuale. La scuola è tenuta a preservare l’incolumità dello studente quando questo è affidato alla scuola. Sussiste un patto di corresponsabilità, che spesso è lettera morta, che deve avere invece un ruolo centrale anche per tale fattispecie.

Il patto educativo di corresponsabilità ed il diritto alla disconnessione

Il patto di educativo di corresponsabilità trova origine nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.  La norma afferma che contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. Come osserva il Ministero dell’Istruzione, Il Patto educativo di corresponsabilità é il documento – che deve essere firmato da genitori e studenti contestualmente all’iscrizione a scuola – che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell’interazione scuola-famiglia.

Questo è il documento, di valore contrattuale, dove si potrebbe inserire, normare, la questione dell’assegnazione dei compiti ecc oltre il tempo scuola.  Dunque, è a parere di chi scrive e non solo dello scrivente, più che giusto vietare l’assegnazione dei compiti tramite il registro elettronico oltre il tempo scuola. Una riflessione similare va fatta anche per le altre comunicazioni che avvengono con la famiglia oltre il tempo scuola, che vanno comunque regolamentate, perchè più di una volta sono state segnalate comunicazioni pervenute tramite il registro elettronico anche in orario serale e nei giorni festivi!

Va garantito il diritto alla disconnessione. Questo è poco ma sicuro. E di ciò ne trae beneficio anche il lavoratore, il personale docente che deve preservare anche i propri diritti ed il diritto alla disconnessione come previsto anche dal CCNL vigente. Questione che su Orizzonte Scuola è già stata abbondantemente trattata .

Pertanto, è più che lecito, prevedere il divieto di assegnare compiti tramite il registro elettronico agli studenti, oltre il tempo scuola. Quando finisce la scuola e suona la campanella si potrebbe prevedere un margine di flessibilità fisiologico entro cui continuare a comunicare con l’utenza tramite il registro elettronico, ma oltre quel margine di flessibilità, che può essere ad esempio un’ora dopo il suono della campanella, va garantito il diritto alla disconnessione per l’utenza. Non è più accettabile che studenti e famiglie si trovino compiti assegnati in qualsiasi momento della giornata, in serata o durante i periodi festivi. In audizione al Parlamento il 13 maggio 2020, il Garante per la  privacy ha ben evidenziato che è necessario assicurare in “modo più netto” il diritto alla disconnessione per tutelare la distanza tra spazi di vita privata e attività lavorativa . Lo stesso principio può e deve essere garantito anche all’utenza scolastica.

Insomma, si ha la sensazione che si sia perso un treno con il provvedimento del MIM 5274/11/7/24 , a partire dal fatto che è stata ignorata totalmente la scuola secondaria di secondo grado, treno che comunque è arrivato il momento di prendere e non è più rinviabile prima che qualche famiglia decida di rivolgersi ad un Tribunale e visti i tempi, ciò non dovrebbe più sorprendere.

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