Studenti infortunati, le cure mediche proseguono anche quando si torna in classe fino al pieno recupero fisico. NOTA Inail

L’Inail ha fornito importanti chiarimenti sulla tutela sanitaria degli studenti infortunati. Con la nota protocollo n. 11322/2024 del 20 novembre, l’ente precisa che le prestazioni sanitarie proseguono fino al completo recupero dell’integrità psico-fisica, anche dopo la ripresa delle attività scolastiche.
“Le cure mediche e chirurgiche sono garantite per tutta la durata dell’inabilità temporanea e anche dopo la guarigione clinica, quando necessarie al recupero della capacità lavorativa”, sottolinea l’Inail citando l’articolo 86 del Testo Unico.
La tutela assicurativa, che si applica agli alunni di ogni ordine e grado, comprende sia istituti pubblici che privati, e non è stata modificata dall’estensione operativa prevista per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Particolare attenzione viene riservata agli studenti in PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e agli apprendisti in formazione duale. Per questi ultimi, l’Inail specifica un sistema di tutele differenziate: mentre l’indennità di temporanea è prevista solo per gli infortuni sul posto di lavoro, le prestazioni sanitarie sono garantite in ogni caso, sia che l’incidente avvenga in ambito lavorativo sia in quello scolastico.
Ricordiamo che, ad agosto scorso, il Dl Omnibus ha esteso anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per l’anno scolastico e accademico 2024-2025
ESTENSIONE TUTELA
RISPOSTA AI QUESITI
Le prestazioni sanitarie
La tutela sanitaria non si limita al periodo di inabilità temporanea ma prosegue anche dopo la guarigione clinica, se necessario per il pieno recupero dell’integrità psico-fisica dello studente. Un esempio concreto riguarda gli studenti con fratture: potranno continuare a ricevere le cure necessarie anche dopo il rientro in classe, fino al completo ristabilimento. L’Istituto sottolinea che questa assistenza rientra nel quadro normativo del DPR n. 1124/1965 e non è stata modificata dalle recenti estensioni operative.
Categorie specifiche e differenziazioni
Particolare attenzione viene dedicata a tre categorie di studenti:
- Alunni delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private)
- Studenti in PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)
- Apprendisti in formazione duale (età 15-25 anni)
Per gli apprendisti, l’Inail ha stabilito un sistema di tutele differenziate:
- Infortuni sul posto di lavoro: diritto all’indennità di temporanea e alle cure sanitarie
- Infortuni in ambito scolastico: diritto alle sole prestazioni sanitarie, senza indennità temporanea
La nota chiarisce che l’obiettivo primario dell’Istituto non è solo l’indennizzo del danno, ma anche la presa in carico completa dell’infortunato per favorirne il reinserimento familiare, sociale e, nel caso degli apprendisti, anche lavorativo.