Studenti con patologie, scuola ha obbligo di attivare misure compensative all’esame di Stato

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Si può incorrere non solo nell’annullamento della mancata bocciatura ma anche nel rischio di risarcire i danni se non si garantisce allo studente in sede di esame lo strumento di compensazione richiesto a cause delle patologie in essere.

In fatto

Il ricorrente tramite i propri legali proponeva ricorso contro il Ministero dell’Istruzione per l’annullamento degli atti con i quali si era decretato il mancato superamento dell’esame di Stato da parte del ricorrente. Nel ricorso si evidenziava come la commissione d’esame, sia pure a conoscenza della patologia e del vissuto del ricorrente, all’esito dello svolgimento delle prove formulava un giudizio negativo che comportava il non superamento dell’esame di Stato. Con sentenza n. -OMISSIS-il Tar Lazio accoglieva il ricorso rilevando che “il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti e le indicazioni precettive e dettagliate, per tempo fornite dall’amministrazione centrale unitamente ad un messaggio di informazione e di sensibilizzazione, erano comunque già sufficienti ad indirizzare la commissione valutativa verso le doverose azioni da intraprendere e le misure da adottare (senza costi aggiuntivi ) per elidere o attenuare le difficoltà legate alla (omissis) del discente. Tuttavia dai verbali relativi alle prove svolte ed allo scrutinio compiuto, non emerge alcun indizio che lasci trasparire l’effettiva adozione di qualsivoglia misura sostitutiva in favore del medesimo, e ciò nonostante la specifica condizione del ricorrente fosse nota alla commissione e la stessa avesse per giunta dichiarato di voler applicare, sia per la prova scritta che per la prova orale, particolari accorgimenti, anche suggeriti da esperti logopedisti di un centro specialistico romano, idonei a colmare il gap (omissis) del ricorrente. Il giudizio scolastico di mancato superamento, dunque, merita di essere annullato, con conseguente obbligo dell’amministrazione di procedere a nuovo esame, a mezzo di commissione in diversa composizione.” Ottemperava solo dopo cinque mesi. Il ricorrente agiva per chiedere il risarcimento del danno derivante dalla illegittimità dei provvedimenti nonché dall’illegittimo ritardo dell’amministrazione che avrebbe aggravato il danno già subito.

Come individuare la colpa dell’amministrazione

Il TAR del Lazio con la sentenza del 26/05/2020 N. 05563/2020 evidenzia come si deve individuare la colpa dell’amministrazione. “Premesso che la fattispecie di responsabilità dell’amministrazione sia inquadrabile nel modello aquiliano di cui all’art. 2043 c.c., ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, occorre che sussistano di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia: condotta, evento, nesso di causalità, antigiuridicità, colpevolezza (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 settembre 2019, n. 1967). Ai fini dell’accertamento della responsabilità, il Collegio condivide il costante orientamento giurisprudenziale, dal quale non ravvisa motivo per discostarsi, secondo cui la responsabilità risarcitoria non può prescindere dalla ravvisabilità (quantomeno) della colpa in capo all’Amministrazione Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, infatti, l’illegittimità del provvedimento amministrativo costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione. Con riferimento all’elemento psicologico, la colpa della pubblica amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione”.

Violare il quadro normativo a tutela dello studente determina illecito risarcibile

“Nel caso di specie tale colpa è da ravvisarsi nella inosservanza di un quadro normativo chiaro e indicazioni precettive dettagliate, fornite dall’amministrazione centrale, che erano sufficienti ad indirizzare la commissione valutativa verso le doverose azioni da intraprendere e le misure da adottare. Al contrario, dai verbali relativi alle prove svolte ed allo scrutinio completo, non emerge alcun indizio che lasci trasparire l’effettiva adozione di qualsivoglia misura sostitutiva in favore del ricorrente e nonostante la sua specifica condizione fosse nota alla commissione”.
E l’amministrazione è stata condannare a risarcire il danno costituito dalle ulteriori spese che la famiglia ha dovuto sostenere nel successivo anno scolastico, il risarcimento del danno psichico.

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