Studenti con autismo hanno diritto ad insegnante di sostegno per tutte le ore in cui sono presenti a scuola. Sentenza

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La scuola e l’istruzione sono ormai posti al centro del dibattito nazionale, il Covid-19 sembra aver acceso i riflettori su questo ampio scenario, evidenziando così le tante problematiche e falle che da tanto tempo erano riposte nel suo backstage.

I principi del diritto all’istruzione e all’uguaglianza richiamati dagli articoli 33 e 34 della Costituzione e che lo stato ha il dovere di tutelare, vengono spessi minati e ancor più quelli degli alunni con disabilità.

Ricordiamo che la Legge 104/92 stabilisce che in ogni contesto scolastico, dall’asilo fino all’università, agli alunni disabili vengano garantite pari opportunità di inserimento e lo stato ha l’obbligo di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.

Ore di sostegno spettanti agli alunni disabili

Per quanto riguarda le ore di sostegno spettanti agli alunni disabili, l’art. 10 comma 5 Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, (convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122), stabilisce che
“Nella formulazione del Piano Educativo Individualizzato, vanno elaborate le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno”.

Solitamente nelle scuole il massimo delle ore che vengono attribuite fanno riferimento a quelle previste per una cattedra che corrispondono a 25 ore nella Scuola dell’Infanzia, 22 nella Scuola Primaria e 18 nelle Scuole Secondarie. È chiaro che tali ore non coprono il tempo scuola che l’alunno disabile vi trascorre, infatti solitamente si cerca di coprire le restanti ore, alternando la presenza del docente di sostegno a quella dell’educatore o dell’assistente.

In molti casi, i genitori degli alunni con gravi disabilità fanno ricorsi al Tar per ottenere un maggior numero di ore di sostegno, che vanno dalle 30 alle 40 ore nel caso del tempo pieno a scuola.

Copertura totale delle ore di presenza a scuola per gli alunni con autismo

È stata accolta con immenso fervore la sentenza del Tar Campania che ha accolto il ricorso presentato da un’associazione di genitori e che riconosce il diritto dei bambini con autismo ad essere supportati dagli insegnanti di sostegno per tutto il tempo trascorso a scuola, indipendentemente dalla cattedra di 18 ore settimanali prevista dal Provveditorato per l’insegnante di sostegno.

Quindi nel caso in cui l’alunno svolga orario prolungato, ad esempio tempo pieno e/o pomeridiano, è compito del Provveditorato assegnargli anche più di un insegnante di sostegno, affinché sia seguito per tutto l’orario scolastico.

Indubbiamente si tratta di una grande vittoria per tutti quei genitori che assistono alla violazione dei diritti dei loro figli e che sono costretti a ricorrere a vie legali per ottenerne il riconoscimento.

Già lo scorso marzo il Consiglio di Stato aveva disposto che venisse “urgentemente assegnato in deroga, per il massimo delle ore consentite per finalità di sostegno […] un assistente educativo e culturale […] così come richiesto nella esibita certificazione, al fine di garantire all’alunno con disabilità il diritto allo studio e alla partecipazione a tutte le attività scolastiche”. A tale disposizione si era giunti in seguito ad un ricorso per l’annullamento degli atti che avevano determinato la diminuzione delle ore di sostegno e di assistenza educativa per un bambino affetto da autismo, negando così allo stesso di potersi integrare nelle attività didattiche e formative.

Cosa farà l’amministrazione scolastica dopo questa sentenza

Alla luce di questa sentenza del Tar, si attende ora un riscontro nelle amministrazioni scolastiche, senza tralasciare i grandi ritardi nelle convocazioni dei docenti di sostegno, il principio disatteso della continuità didattica del Dlgs 96/2019 e che ogni scuola oggi ha un organico di sostegno inferiore ai reali fabbisogni degli alunni. Tutto ciò in netta contrapposizione con quanto stabilito dalla Corte costituzionale che ha stabilito il principio che “ad un maggiore livello di disabilità debba corrispondere un maggior grado di assistenza, al fine di consentire al disabile di superare il suo svantaggio e di porlo in condizione di parità con gli altri” (sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010).

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