Studentessa usa smartphone alla maturità: espulsa fa ricorso ma presenta certificazione medica per disagi emotivi e viene riammessa. Ecco cosa hanno detto i giudici

Una serie di disagi emotivi, comprovati da certificati medici, hanno fatto sì che un alunno venisse ammesso con riserva all’esame di Stato, ma durante una delle prove scritte veniva espulso per aver utilizzato lo smartphone. La vicenda è stata portata sui banchi del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione IV, Sentenza 27 luglio 2023) che ha valutato i fatti insieme alle gravi insufficienze riportate, così sancendo la definitiva bocciatura dello studente.
L’eccessivo numero di assenze che ha determinato la non ammissione all’esame di maturità
Un ragazzo ha impugnato al TAR il provvedimento col quale il Consiglio di Classe lo aveva escluso dallo scrutinio finale e quindi non ammesso agli Esami di Stato, in ragione dell’eccessivo numero di assenze, superiori al limite dei tre quarti del monte ore scolastico: le assenze consentite erano pari a 248 ore, mentre quelle dell’alunno era state di 278 ore.
La deroga al superamento delle ore di assenza
Il ragazzo ha lamentato la mancata concessione della deroga prevista dall’art. 14, c. 7, D.P.R. n. 122/2009: “Ai fini della validità degli anni scolastici, compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
I disagi emotivi che giustificano le assenze
Il ragazzo ha richiesto di giustificare alcuni periodi in quanto supportati da motivi di salute producendo 18 certificati medici del sanitario dell’Emergenza Territoriale, relativi all’arco temporale da ottobre 2022 a gennaio 2023 e deducendo di avere sofferto, nel corso dell’a.s. 2022/23 di “una serie di malesseri psicosomatici quali stati d’ansia e di agitazione, correlati alla frequenza scolastica” e che pertanto avrebbe comunque fatto assenza a causa di un disagio emotivo reso noto all’istituzione scolastica.
L’ammissione con riserva all’esame di Stato e l’allontanamento per uso di smartphone
Con decreto cautelare emesso dal TAR nel giugno 2023, l’alunno veniva ammesso con riserva all’esame di stato, tuttavia, durante la seconda prova scritta, veniva allontanato dall’aula dal presidente della Commissione per aver violato le regole in relazione all’uso dei dispositivi elettronici durante la prova.
La bocciatura definitiva
Il TAR ha rilevato che sia l’annullamento delle prove di esame per applicazione della misura disciplinare dell’espulsione, sia la non ammissione all’esame di Stato per aver riportato tre insufficienze gravissime nonché altre due insufficienze (con la conseguente mancanza del presupposto della sufficienza in tutte le materie per l’ammissione all’esame di Stato, ai sensi del d.lgs. n. 62/2017) hanno determinato la carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, non potendo il ricorrente ricevere alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso.