Studentessa esclusa da Erasmus per un criterio non presente nel bando. Il TAR annulla la graduatoria

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Un criterio di selezione non specificato nel bando ha impedito ad una studentessa della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Zippilli-Noé Lucidi” di Teramo di partecipare al progetto Erasmus+.

La giovane, risultata inizialmente prima in graduatoria, è stata penalizzata per non aver dichiarato la volontà di proseguire gli studi nello stesso istituto.

Il fatto ha portato la famiglia dell’alunna a presentare ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Aquila. Oggetto del contendere, l’attribuzione di 10 punti per “la continuità scolastica”, un criterio non previsto nel bando di adesione alla selezione.

La studentessa aveva superato brillantemente le prove scritta e orale, conquistando il massimo punteggio e la vetta della graduatoria. Tuttavia, la scuola, nella stesura della graduatoria definitiva, ha assegnato 10 punti extra agli studenti che avrebbero continuato il loro percorso scolastico all’interno dell’istituto comprensivo.

Questo ha fatto scivolare la candidata dal primo al quarto posto, escludendola di fatto dal progetto “Erasmus +” che le avrebbe permesso di trascorrere un periodo di studio in Grecia a giugno, finalizzato al miglioramento della lingua inglese.

Il TAR, accogliendo il ricorso, ha condannato la scuola e annullato gli atti nella parte in cui è stata attribuita la premialità per la “continuità scolastica”.

“Si tratta di una importante sentenza che stigmatizza l’operato dell’Amministrazione scolastica”, ha commentato uno dei legali della studentessa. “La scuola non ha dato prova di agire nel rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, oltretutto a danno di una bambina”.

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