Studentessa cade e sbatte la testa durante partita di rugby dimostrativa, genitori chiedono risarcimento danni. Ecco cosa hanno detto i giudici

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La Corte di Cassazione (Sezione III Civile, Ordinanza n. 20790 n. 2024) nel rigettare la richiesta danni formulata da una ragazza, ha rammentato le condizioni in presenza delle quali si configura la responsabilità dell’Istituto ex art. 2048 c.c. per i danni conseguenti a un infortunio sportivo subito durante una gara svoltasi all’interno della struttura nell’ora di educazione fisica.

Il sinistro

Su istruzione degli insegnanti presenti, una ragazza stava eseguendo un esercizio di educazione fisica consistente nel giocare a rugby coi compagni di scuola in un cortile interno della palestra e la stessa, a seguito di una colluttazione con la squadra avversaria, che cercava di sottrarle la palla di mano, veniva strattonata cadendo rovinosamente all’indietro e sbattendo la nuca contro il pavimento in cemento.

La richiesta danni

La ragazza conveniva avanti al Tribunale l’Istituto d’Istruzione superiore e il Ministero dell’Istruzione e dell’Università della Ricerca perché ne fosse riconosciuta la responsabilità solidale, con condanna al risarcimento, nella causazione del danno da lei subito a seguito di dell’infortunio, nel 2012, durante la lezione di educazione fisica. Affermava sussistere la responsabilità dell’istituto scolastico ex artt. 1218 e 2048 c.c., poiché i docenti, nel corso dell’orario scolastico, avevano consentito agli alunni di fare un gioco pericoloso in un ambiente inadatto, dal pavimento in cemento, senza prendere le dovute precauzioni. Il Tribunale, in prima battuta, nonché la Corte d’Appello, in seconda, rigettavano la domanda.

Le doglianze

Tra gli altri motivi dedotti nel ricorso depositato presso la Corte di Cassazione, la ragazza ha lamentato che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che l’attività svolta, proposta come un semplice gioco ovvero come un’esercitazione curriculare nell’ambito del programma di educazione fisica finalizzata ad avvicinare gli studenti alla pratica del rugby, in realtà portava con sé tutti i rischi connessi a tale sport, rispetto ai quali non erano state adottate le necessarie cautele e misure, tenuto conto del contesto, della minore età e dell’indole degli allievi. Inoltre ha lamentato che la corte territoriale ha trascurato di considerare, nel rigettare il gravame, che la sentenza di prime cure erroneamente qualificava la fattispecie inquadrandola nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 c.c., mentre avrebbe dovuto essere ravvisata la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., poiché la danneggiata, al momento dell’infortunio verificatosi durante l’ora di educazione fisica, era per l’appunto una studentessa regolarmente iscritta presso l’Istituto scolastico.

La responsabilità della scuola nell’ora di educazione fisica

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha precisato che la decisione impugnata risultava conforme ai principi della materia enunciati dalla medesima Suprema Corte, la quale nel 2019 aveva già chiarito che: “In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all’interno della struttura scolastica nell’ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell’art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l’atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell’attività svolta, e non anche quando l’atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l’onere di provare l’illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l’inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto”. Nella specie, i giudici di merito avevano accertato: a) che non si trattava di una partita di rugby, ma di un esercizio di educazione fisica consistente nel simulare una fase di gioco all’interno della palestra, precisando che “si bloccava la persona, ma non c’era placcaggio”; b) che il Ministero nei suoi programmi di educazione fisica relativi alle scuole superiori include la pratica sportiva e lo svolgimento di esercizi ginnici e/o di gare tra contrapposte squadre di studenti; peraltro nel caso di specie non si trattava di pratica sportiva in senso proprio, ma di un esercizio propedeutico alla pratica sportiva del rugby, come si è detto caratterizzato da limitato contatto fisico; c) che un istruttore di rugby aveva adeguatamente illustrato l’esercizio agli alunni, ed era rimasto presente durante lo svolgimento dello stesso, unitamente a tre insegnanti; d) che il pavimento della palestra era in linoleum, materiale normalmente usato nelle palestre proprio perché attutisce i colpi”.

L’Istituto ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie

La ragazza ha censurato l’impugnata sentenza anche per omessa applicazione dell’art. 1218 c.c. al fine di affermare che “la responsabilità da contatto sociale qualificato dell’Istituto scolastico affidatario, sul quale gravano i doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell’incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, a prescindere dalla sussistenza di un vincolo contrattuale effettivo o meno (Cass. civile, n. 20285/2019). È pertanto da ascriversi la totale responsabilità per l’occorso agli insegnanti e per l’effetto all’istituto scolastico, per non aver predisposto tutte le tutele necessarie e vigilato adeguatamente sui minori coinvolti nei fatti per cui è causa”, tuttavia l’impugnata sentenza, con motivazione omogenea anche alla natura contrattuale della responsabilità, ha escluso la ricorrenza di qualsivoglia responsabilità dell’istituto scolastico, per avere lo stesso provato di aver adottato tutte le cautele necessarie e per essersi il sinistro verificato a causa della condotta repentina e non evitabile delle alunne della squadra avversaria a quella della ragazza ricorrente.

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