Studentessa brillante, ma con PDP per motivi legati ad attacchi d’ansia. Mancata promozione, i genitori impugnano. Ecco cosa hanno detto i giudici
Le famiglie impugnavano il provvedimento del Consiglio di Classe di non ammissione alla classe seconda dell’alunna e di ogni atto correlato. In qualità di genitori esponevano che la figlia dopo un brillante percorso scolastico, dovette affrontare una situazione di ansia, stato per il quale veniva predisposto tardivamente il PDP. Si pronuncia la giustizia amministrativa, respingendo però il ricorso della famiglia.
La vicenda
Nello scrutinio la studentessa riportava insufficienze in 4 discipline. Il giudizio veniva tuttavia sospeso solo in tre materie. Nelle prove di recupero non veniva raggiunta la sufficienza, per cui il Consiglio di Classe deliberava la non ammissione alla classe successiva. Avverso la mancata ammissione alla classe seconda i genitori hanno proposto il presente ricorso contestando la violazione della L. 53/2003 e della legge n. 170/2010, nonché della Direttiva MIUR 27.12.2012, in quanto la Scuola avrebbe tardivamente riconosciuto la necessità di un bisogno educativo speciale. La tardiva predisposizione del PDP e la sua mancata applicazione nel corso delle verifiche di recupero, vizia l’esito finale.
Il giudizio di non ammissione è insindacabile e non ha carattere punitivo
Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613). La non ammissione, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell’anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare le lacune di apprendimento (cfr., da ultimo, TAR Veneto, IV, 27-09-2023, n. 1342). Sempre secondo l’orientamento consolidato, le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze dallo stesso raggiunte nell’anno scolastico (cfr., tra le tante, questa Sezione n. 1192 del 19.4.2024 e TAR Lazio, Roma, III, 13-09-2019, n. 10952), ma possono comportare, eventualmente, una responsabilità della istituzione scolastica per le proprie omissioni, che nel caso in esame non paiono comunque raffigurabili.
Dalla documentazione agli atti, precisa il TAR, non sembra possano essere addebitate omissioni all’istituto scolastico per la mancata attivazione del piano didattico personalizzato, che è stato adottato a fronte della presentazione di idonea certificazione.
La presenza di insufficienze prevalgono sulla mancata redazione del PDP
Il TAR della Lombardia nella sentenza del 30/07/2024 n°02341 pur ribadendo la consapevolezza del Collegio rispetto alla fragilità della studentessa, non si può prescindere dal dato oggettivo: la presenza di insufficienze nelle materie di recupero e il sostegno del consiglio di classe nella valutazione di giugno. A fronte di questa situazione, risulta non illogica la scelta di non ammissione, stante l’impossibilità della studentessa di affrontare il nuovo anno scolastico, colmando le lacune del precedente. Nella motivazione il Consiglio di Classe ha dato atto del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi richiesti per il passaggio alla classe successiva, infatti il Consiglio di classe ha ricostruito tutto l’iter scolastico, dato atto delle difficoltà soggettive, degli incontri con la famiglia, giungendo alla decisione di non ammissione, stante il mancato raggiungimento della sufficienza nelle materie oggetto di recupero. Per il TAR la motivazione può ritenersi adeguatamente congrua, in quanto il giudizio finale di non ammissione è stato correlato alle carenze riscontrate con riferimento alle tre materie oggetto di recupero.
Il giudizio conclusivo di non ammissione di un alunno alla classe superiore ben può basarsi sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi ed è adeguatamente motivato anche con il solo riferimento al voto numerico (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613 e Cons. Stato sez. VI n. 2325/2020). Non solo il voto numerico già di per sé “esprime e sintetizza la valutazione tecnico-discrezionale dell’organismo collegiale competente” (cfr., C.G.A.R.S., ordinanza n. 403 del 30.11.2023), ma la decisione di non ammettere la studentessa alla classe successiva risulta assunta all’esito della valutazione del suo percorso scolastico e del livello di preparazione raggiunto (…).