Studentessa bocciata, famiglia accusa la scuola di non aver attivato corso di recupero di inglese e fa ricorso. Ecco cosa hanno detto i giudici

L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero, da parte della scuola, non incide sul giudizio finale di non ammissione, che invece si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla non adeguata preparazione e maturazione per accedere al successivo anno di studi. Lo ha stabilito il TAR Lombardia – Brescia, Sezione II, Sentenza 21 novembre 2023, n. 850.
La bocciatura per insufficienza in tre materie
I genitori di una ragazza hanno impugnato il verbale con cui il Consiglio di Classe della classe III aveva deliberato all’unanimità la non promozione della ragazza alla classe successiva, in considerazione dei risultati insufficienti raggiunti dalla medesima in tre materie.
Lo scrutinio intermedio
Già all’esito dello scrutinio intermedio di metà anno, la ragazza aveva riportato carenze formative causate, secondo il Consiglio di Classe, da un insufficiente impegno/tempo di studio. Quindi, era stato predisposto da ogni insegnante un percorso di lavoro individualizzato, con relativa verifica finale, all’esito della quale la ragazza aveva recuperato in Scienze ma confermato le insufficienze in Inglese e Fisica.
Le prove di recupero
All’esito dello scrutinio finale di fine anno, il Consiglio di Classe aveva deliberato la sospensione del giudizio in considerazione delle insufficienze evidenziate dalla studentessa, e rimandato la valutazione conclusiva all’esito delle prove di recupero programmate per il settembre successivo, prevedendo l’organizzazione di un’attività di recupero presso la scuola in giugno con un corso mirato nelle materie di Matematica e Fisica, e demandando invece allo studio individuale il recupero di Inglese. Le prove di recupero si svolgevano con risultati nuovamente negativi. Quindi, il Consiglio di Classe stabiliva di non ammettere la ragazza alla classe successiva.
Il mancato raggiungimento delle competenze
Per il Tar il giudizio di non ammissione della studentessa alla classe successiva è stato adeguatamente motivato dal Consiglio di Classe in ragione delle insufficienze evidenziatesi già nel corso dell’anno scolastico e poi confermate sia nello scrutinio di fine anno sia, da ultimo, in quello finale di settembre, all’esito delle prove di recupero sostenute dalla ragazza, che hanno confermato il mancato raggiungimento delle competenze necessarie per l’ammissione alla classe successiva.
La mancata attivazione del corso di inglese
In merito all’asserita insufficienza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola a consentire alla ragazza l’effettivo recupero delle materie insufficienti, il Tar ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui “L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, in violazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2004, nella parte in cui è previsto che, sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti, non incidono sulla legittimità e sull’autonomia del giudizio finale di non ammissione di un alunno, che si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla non adeguata preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi” (Cons. Stato, Sez. VI, 10/12/2015).
Il ripristino della valutazione studenti pre-pandemica
Nel rigettare il ricorso, il Tar non ha ravvisato motivi per disapplicare tali principi nel caso di specie, tenuto anche conto che l’anno scolastico in questione si colloca nel periodo post pandemico, in relazione al quale lo stesso Ministero ha inteso ripristinare il previgente regime di valutazione degli studenti, svincolato dalle logiche emergenziali e derogatorie che avevano contraddistinto l’anno scolastico precedente.