Studente straniero bocciato agli esami “di riparazione”, la scuola non ha predisposto un PDP per stranieri. Bocciatura legittima? Ecco cosa hanno detto i giudici

Il Liceo deve applicare le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione alunni stranieri”, cioè le disposizioni in tema di alunni svantaggiati di qualsiasi estrazione e nazionalità, prevedendo interventi personalizzati diretti a colmare le lacune e a rafforzare le competenze, di modo da consentire agevolmente l’ammissione all’a.s., e il superamento con votazioni quantomeno di sufficienza dello stesso a.s., con conseguente successiva ammissione, se le condizioni predette si realizzeranno secondo la valutazione rimessa agli organi scolastici, alla successiva classe. Lo ha statuito, con la Sentenza dell’11 dicembre 2023, la III Sezione Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
Le contestazioni
Uno studente ha contestato la non ammissione alla classe successiva a un Liceo, dopo il mancato superamento degli esami “di riparazione” di settembre, oltre che le modalità che hanno caratterizzato il menzionato esito dell’anno scolastico in sfavore dello stesso. Il Tribunale, pur confermando la mancata ammissione alla classe successiva, ha accolto parzialmente il ricorso ai soli limitati fini dell’esplicazione piena e specifica, da parte della scuola allo studente, delle ragioni della mancata ammissione alla classe successiva e ai fini della predisposizione di un piano didattico personalizzato che consenta al medesimo ragazzo di ripetere nella maniera migliore la classe IV del Liceo Artistico ed affrontare il prossimo anno scolastico (2024/2025) con rilevanti possibilità di successo la classe V del medesimo. In particolare, lo studente ha contestato che l’Istituto resistente non avrebbe tenuto in alcun conto la situazione di rilevante vulnerabilità dell’alunno.
La violazione dei principi di buona amministrazione
Il TAR ha premesso che la situazione evidenziata dal ricorrente deve considerarsi rilevante in tutti i casi in cui emergano elementi di particolare debolezza dell’alunno, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia immigrato o meno. In tale contesto, il comportamento tenuto dall’Istituto non è apparso in linea con i principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., nonché con i principi che informano il funzionamento della scuola nell’ordinamento. In dettaglio:
- non era stata data alcuna comunicazione specifica e personalizzata allo studente delle ragioni della mancata ammissione all’anno successivo;
- non si era rinvenuto, negli atti di causa, alcuna attività dell’Istituto volta a invitare l’alunno a proseguire comunque gli studi nella classe IV, ponendo in luce l’importanza di conseguire il diploma e la prospettiva di lungo periodo che occorre adottare nelle circostanze in parola;
- non era stato predisposto in favore dell’alunno, durante l’anno scolastico, nei mesi estivi, ovvero pro futuro, un piano didattico personalizzato o comunque un percorso specifico di recupero delle materie in cui lo stesso risulta carente.
La comunicazione alla famiglia
Il TAR ha quindi rilevato che i provvedimenti impugnati facevano generico riferimento a comunicazioni alle famiglie della mancata ammissione all’anno successivo, ma nel caso del ricorrente, che peraltro risultava maggiorenne, non si comprendeva chi sarebbe stato destinatario dell’informativa, che comunque è apparsa insufficiente. Il collegio evidenzia che non può conseguire l’ammissione alla V classe del Liceo in questione, in quanto la decisione scolastica in senso stretto è stata assunta nel rispetto delle previsioni normative pertinenti.
La mancata offerta del percorso per proseguire gli studi
Al contempo è stata ritenuta la sussistenza dell’interesse del ragazzo all’annullamento dei provvedimenti impugnati solo ed esclusivamente nella parte in cui non prevedono una specifica motivazione e uno specifico percorso di spiegazione, di inclusione e di offerta di prosecuzione degli studi, che naturalmente poi l’alunno e la sua famiglia sono liberi di accettare o meno.
La configurazione del predetto percorso, e in particolare del piano didattico personalizzato, rappresenta un bene della vita e assume pienamente il rango di un interesse legittimo autonomo (Cons. di Stato, n. 4087/23 e TAR Calabria, n. 4087/23). Mentre invece l’ammissione alla successiva classe, nel caso di specie, in base alle doglianze proposte e alle risultanze degli atti di causa, poteva conseguire solo dal rendimento scolastico in senso stretto.
L’applicazione delle Linee guida per gli alunni stranieri
Pertanto, correttamente, il ricorrente ha richiesto l’applicazione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione alunni stranieri” e in particolare di prevedere interventi personalizzati diretti a colmare le lacune dello studente nelle discipline della matematica e delle scienze naturali oltre che a rafforzare le competenze dell’alunno nelle restanti materie.
Gli obblighi dell’Istituto
Per l’effetto il Tar ha rilevato l’obbligo dell’Istituto, in persona del dirigente scolastico, di:
- predisporre per il ricorrente uno specifico piano didattico personalizzato che comprenda un percorso di spiegazione, di inclusione e di offerta di prosecuzione degli studi, che naturalmente poi il ricorrente medesimo è libero di accettare o meno;
- integrare la motivazione del provvedimento di mancata ammissione all’anno successivo indicando quanto sopra e comunicandolo al ricorrente correttamente;
- applicare le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione alunni stranieri” ovvero le disposizioni pertinenti in tema di alunni svantaggiati di qualsiasi estrazione e nazionalità essi siano, prevedendo interventi personalizzati diretti in particolare a colmare le lacune dello studente nelle discipline della matematica e delle scienze naturali, oltre che a rafforzare le competenze del medesimo nelle restanti materie, di modo da consentirgli agevolmente l’ammissione al presente anno scolastico nella classe IV, ed il superamento con votazioni quantomeno di sufficienza dello stesso a.s., con conseguente successiva ammissione, se le condizioni predette si realizzeranno secondo la valutazione rimessa agli organi scolastici, alla successiva V classe.